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Quello della validità temporale delle norme in presenza di nuove edizioni è un problema complesso, che ha assunto una notevole rilevanza, in particolare negli ultimi due decenni, con il costante aggiornamento delle norme e con l’emissione di frequenti nuove edizioni e con la rilevanza giuridica assunta dalle norme, nel caso specifico dalle norme CEI.
Tale problema è stato ampiamente trattato, con riferimento all’adeguamento degli impianti, dal convegno AEI di Baveno del maggio ’97. In quella sede, con la presenza di autorevoli esperti di tecnica, ma anche di legislazione, si è discusso, più direttamente di come ci si deve comportare nel gestire un impianto quando viene emessa una nuova normativa e, indirettamente, della possibile coesistenza di norme vecchie a fronte dell’emissione di norme nuove.

In quel caso l’attenzione riguardava le norme impianti, in ambito europeo il discorso riguarda più propriamente le norme di prodotto.
Secondo i giuristi, il normatore dovrebbe, quando emette una nuova normativa, dire che la precedente viene ritirata e non parlare di date di entrata in vigore o periodi di sovrapposizione.
Gli enti normatori, invece, considerandosi organismi al servizio della collettività piuttosto che enti burocrati, da sempre hanno cercato di trovare una soluzione pratica al problema dell’entrata in vigore di una nuova normativa, ben sapendo che chi deve operare non può introdurre in modo istantaneo quanto la normativa prescrive, in qualche caso modificando comportamenti abituali, ma magari pur sempre realizzati con prudenza, diligenza e perizia.

I periodi transitori introdotti dagli enti normatori rispondono cioè a delle precise esigenze e richieste che pervengono da chi opera ed utilizza le norme, sempre però nel rispetto della tutela della sicurezza.
Il normatore quindi, quando emette una nuova edizione di una norma, in molti casi dice che la nuova sostituisce la precedente senza la necessità di una sovrapposizione; in molti altri casi, invece, indica un periodo di sovrapposizione fra le due edizioni perché non è possibile, da parte degli operatori, passare immediatamente dalla vecchia tecnologia alla nuova.

In qualche caso, inoltre, anche l’entrata in vigore di una nuova edizione della normativa è rinviata di alcuni mesi per permettere, sempre agli operatori, di conoscere detta normativa prima di doverla o di essere richiesti di applicarla; quest’ultima eventualità si applica particolarmente alle norme impianti o, per esempio, a quelle riguardanti la progettazione.
Fra le normative CEI ricordo poi quella per le prese a spina industriali che, sostituita da una nuova edizione nel 1972, è però rimasta in applicazione per la fornitura dei ricambi per oltre quindici anni.

Tale comportamento degli enti normatori nazionali è stato sempre fatto proprio anche dagli enti normatori europei ed in particolare dal Cenelec e ciò anche per le norme armonizzate notificate ai fini della Direttiva CEE 73/23 e pubblicate periodicamente sulla Gazzetta delle Comunità Europee fin dalla fine degli anni ’70.
Il problema ha assunto nuova rilevanza, anche sostanziale, con la Direttiva CEE 89/336 relativa alla Compatibilità Elettromagnetica; per tale direttiva le nuove norme armonizzate potevano sostituire norme precedenti dove non sempre erano rispettati, perché non ancora noti e quindi operanti, i requisiti essenziali della citata direttiva. Il problema è così rilevante, con importanti implicazioni giuridiche, che la stessa Commissione Europea è intervenuta e, d’accordo con il Cenelec, ha trovato una soluzione per le norme armonizzate.

Nel settembre del 1996, la Commissione Europea ha predisposto il documento “Transitional periods and associated arrangements for harmonized standards”, dove si ammette e si codifica la possibile esistenza di un periodo transitorio fra una norma armonizzata e l’eventuale precedente. Come conseguenza di tale documento della Commissione, nei prossimi elenchi di norme armonizzate che verranno pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta delle Comunità Europee le date Cenelec di validità del periodo transitorio saranno espressamente riconosciute ed avvallate.

Nel riquadro viene riportata la traduzione in italiano del documento originale della Commissione Europea redatto in inglese.
In conclusione, quando il CEI indica un periodo transitorio durante il quale vale anche la norma precedente, in generale tale periodo è stato concordato in ambito europeo Cenelec ed inoltre in futuro, se la norma è rilevante ai fini di direttive, tale periodo transitorio sarà riconosciuto e citato dalla stessa Commissione Europea.

Dott. Ing. Antonio Alberici
Direttore Tecnico del CEI

DICE LA COMMISSIONE EUROPEA
La conformità a una Direttiva di Nuovo Approccio è obbligatoria, e non dipende di per se stessa dall’uso delle norme. Quando una norma fornisce presunzione di conformità, ciò dipende da quattro condizioni, e cioè la norma deve essere stata:

1 – preparata dietro mandato;
2 – presentata ai sevizi della Commissione come norma armonizzata;
3 – recepita come noma nazionale in almeno uno Stato Membro;
4 – oggetto di pubblicazione del suo riferimento sul Giornale Ufficiale della Comunità Europea (OJEC).

Il contenuto tecnico di tali norme è sotto la completa responsabilità degli enti normatori europei, riconosciuti come aventi la competenza, per i loro vari settori operativi, dal Consiglio e dal Parlamento della Legge Comunitaria (Direttiva 83/189/EEC, modificata dalla Direttiva 94/10/EC) e ai quali la Commissione ha affidato compiti specifici relativi a particolari Direttive di Nuovo Approccio. Ciò nasce dalla filosofia di base del Nuovo Approccio, che si affida alle Direttive che forniscono le prescrizioni generali per ampie classi di prodotti, pur permettendo l’adeguamento delle norme allo scopo di riflettere quanto dettato dal progresso tecnico. Mentre le norme costituiscono una strada privilegiata per giungere alla conformità con la Direttiva del Nuovo Approccio, di per se stesse non determinano se un prodotto può o non può essere messo sul mercato. L’introduzione di un prodotto sul mercato conta sulla conformità ai relativi requisiti essenziali della Direttiva, sia direttamente sia attraverso la conformità alle norme, e sull’attestazione di tale conformità attraverso i metodi specificati nelle stesse Direttive individuali.

Anche quando viene utilizzata una norma armonizzata, è necessaria una procedura di attestazione, anche se questa sarà una procedura più snella rispetto a quella che sarebbe da seguire da parte di un fornitore che non si è servito di una norma armonizzata. C’è perciò una distinzione tra le prescrizioni di una norma (che fornisce, o dovrebbe fornire, specifiche per un prodotto o una gamma di prodotti) e le prescrizioni di una Direttiva del Nuovo Approccio che specificano tutte le condizioni legali per l’introduzione di un prodotto sul mercato, prescrizioni essenziali per la sicurezza e la salute comprese.

Da ciò ne consegue che una norma non può dare prescrizioni che riguardino altro che la conformità di per se stessa e, in particolare. non può fornire prescrizioni o esenzioni da prescrizione che riguardano l’introduzione sul mercato di prodotti coperti dalle Direttive del Nuovo Approccio, eccetto per quanto tali prodotti siano specificati dalle prescrizioni tecniche della norma.
Pertanto, le “clausole di certificazione” nelle norme armonizzate, del tipo “per prodotti che hanno conformità con la EN (x) prima (y.) come dimostrato dal costruttore o da un ente di certificazione, si può continuare ad applicare la precedente EN per l’introduzione di prodotti sul mercato fino a (z)” (questa citazione è stata presa testualmente da una norma europea pubblicata) non possono essere considerate, poiché significano prescrizioni o, come in questo caso, esenzioni da prescrizioni, che non sono propriamente nell’ambito di competenza legale delle norme.

Poiché, come è stato confermato dal consiglio del Servizio Legale della Commissione, affermazioni di questo tipo non hanno alcuna validità legale, la Commissione verrebbe meno al suo dovere permettendo che le norme contenenti tali citazioni abbiano riferimento nell’ OJEC come norme armonizzate, perché queste forniscono agli utenti informazioni prive di validità.
La Commissione è conscia del fatto che l’industria ha bisogno di tempo per adeguare progettazione e produzione agli avanzamenti della tecnologia e perciò in pratica (tranne quando ci si appella a una clausola di salvaguardia) pensa di seguire il consiglio dei normatori per quanto riguarda il periodo di applicabilità delle norme scadute. Tuttavia, poiché i periodi di transizione della presunzione di conformità si basano su un atto amministrativo da parte delle pubbliche autorità, non è appropriato che tali periodi transitori vengano normativamente specificati nelle norme. Perciò, qualora un periodo di transizione dal momento in cui una norma armonizzata viene superata fino al momento in cui viene resa disponibile la norma che la sostituisce venga considerato necessario per motivi operativi, quali il bisogno di completare i lavori in corso, si suggerisce allora che tali disposizioni transitorie vengano notificate per mezzo di un annuncio formale sull’ OJEC, unitamente all’adozione da parte degli enti normatori europei delle date di implementazione (le cosiddette “dop” e “dow”), che rifletta le disposizioni transitorie previste. Allo stesso tempo, quando una norma armonizzata è destinata a sostituirne un’altra (o parte di un’altra, come quando una norma di prodotto specifico sostituisce una norma di tipo generale) il collegamento tra la norma superata e la norma nuova deve essere chiaramente indicato.

Commissione Europea – Bruxelles, 12 settembre 1996