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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI (Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n.5)
Titolo I
NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE
Capo I
CONCESSIONI E RICONOSCIMENTI DI UTENZE
Art.1.
1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono abbiano ed acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
2. Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esprimersi nei modi indicati dal regolamento.
3. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.
4. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d’acqua negli elenchi stessi.
Art.2.
1. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10-8-1884, n.2644 (abrogata dall’art.38 del D. Leg.20-11-1916, n.1664), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo d’acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.
2. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26-9-1920, n.1322 e 19-12-1920, n.1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell’entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Art.3.
1. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell’ultimo comma dell’articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all’uso dell’acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell’elenco in cui l’acqua è inscritta.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20-3-1865, n.2248, allegato F, e 10-8-1884, n.2644 (abrogata dall’art.38 del D. Leg. 20-11-1916, n.1664), e leggi successive, non hanno l’obbligo di chiedere il riconoscimento dell’ utenza.
3. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell’interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
4. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
5. Avverso il decreto dell’ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio superiore.
6. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l’interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.
Art.4.
1. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all’uso dell’acqua ai termini dell’art.3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall’art.45.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’art.3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.
Art.5.
1. In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.
2. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
3. La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l’uso a cui serve l’acqua;
c) la quantità dell’acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.
4. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell’elenco in cui l’acqua è inscritta.
5. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l’ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 (importo così elevato dall’art.3 della L.603/61).
6. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente all’1 febbraio 1917.
<> (articolo introdotto dall’art.2 del D.L.275/93).
Art.6.
<<1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo; e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica>> (articolo così sostituito dall’art.1 del D.L.275/93).
Art.7.
1. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
<<1-bis. Le domande di cui al primo comma, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all’uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell’ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all’ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole>> (comma aggiunto dall’art.3 del D.L.275/93).
2. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire 10000 (importo così modificato dall’art.3, L.1501/61). Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
3. L’ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
4. Nell’avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
5. L’avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull’ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.
7. Se il Ministro ritiene senz’altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall’avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.
9. Dopo trenta giorni dall’avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.
10. In ogni caso l’ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del genio civile, l’ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
12. Nel caso di domande concorrenti l’istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l’istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo alla prima domanda.
Art.8.
1. L’ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l’istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.
2. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.
3. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d’istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
4. Nei casi previsti all’ultimo comma dell’art.218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d’istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell’interno.
5. Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell’istruttoria.
6. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d’armata territorialmente interessato.
Art.9.
<<1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli artt.7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile; b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico>> (così sostituito dall’art.4 del D. Leg.275/93).
2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d’immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.
3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l’utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d’interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all’una od all’altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
Art.10.
1. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all’ottavo ed all’ultimo comma dell’art.7, ma prima che il Consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l’istruttoria.
Art.11.
1. Per la domanda prescelta l’ufficio del genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
2. Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un’annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di L.20000 (importo così modificato dall’art.5, L.1501/61).
3. La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.
Art.12.
1. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d’acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell’utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell’acqua a quota utile per l’irrigazione il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.
2. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio superiore, può imporre ai concessionari l’obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.
3. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.
4. Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
5. Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l’obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
<> (articolo aggiunto dall’art.5 del D.L.275/93).
Art.13.
1. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
2. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti ne opposizioni, l’autorizzazione all’inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall’ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.
Art.14.
1. Le domande per derivazioni da corsi d’acqua riservati ai sensi del successivo art.51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.
2. Le domande per utilizzazioni su corsi d’acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio superiore, senza bisogno di formale istruttoria.
Art.15.
<<1. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze. 2. Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l’intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d’intesa col Ministro per le finanze>>.(Così modificato dall’art.14 del D P.R.1534/55)
Art.16.
1. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.
2. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.
Art.17.
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l’utente che, all’uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è tenuto al pagamento dei canoni per l’uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell’art.7, comma secondo, ed al rimborso all’amministrazione per le spese d’istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell’uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell’art.54.
Art.18.
1. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall’avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
Art.19.
1. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell’acqua.
2. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.
Art.20.
1. Le utenze non possono essere cedute, ne in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell’utenza, se non quando abbia prodotto l’atto traslativo.
2. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla
indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
3. Le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.
4. Le utenze passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
5. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall’omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell’art.96 del codice, di commercio.
Art.21.
1. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, <
> (precisazione inserita dall’art.6 del D.Leg.275/93), si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d’irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.
<<1-bis. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell’acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico>> (comma cosi aggiunto dalla L.36/94 art.29).
2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Art.22.
Si omette in quanto proroga termini ormai superati.
Art.23.
1. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto legislativo 20-11-1916, n.1664 (abrogato dal regio decreto legge 9- 10-1919, n.2161), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all’art.11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all’art.21 della presente legge.
2. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto legislativo 20-11-1916, n.1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione (prorogata dalla L.42/52).
Art.24.
1. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell’art.2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell’art.21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1o febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20-3-1865, n.2248, allegato F.
2. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt.25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
3. Nei casi previsti all’ultimo comma dell’art.2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26- 9-1920, n.1322, e 19-12-1920, n.1778.
4. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10-8-1884, n.2644 (abrogata dall’art.38 del D. Leg.20-11-1916, n.1664), mantengono la durata loro assegnata.
Art.25.
1. Il termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.
2. Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
3. Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell’utenza.
4. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
5. Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall’impianto cui si riferisce la concessione.
Art.26.
1. Nell’ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell’art.221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l’onere eccedente l’ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell’ultimo quinquennio.
2. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell’art.143, il quale decide in merito.
3. e 4. sono stati abrogati dall’art.4, L. 6-12- 1962 n.1643.
5. Per quanto riguarda le concessioni accordate all’amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l’esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all’amministrazione stessa.
6. Nell’ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.
Art.27.
1. Con le norme stabilite dal regio decreto 30-12-1923, n.3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal regio decreto 13-2-1933, n.215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d’acqua e altre previste nel Titolo II del regio decreto 30-12-1923, n.3267, e nell’art.2, lettera a) del regio decreto 13-2-1933, n.215.
Art.28.
1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d’irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua, si rendessero necessarie.
<<1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall’art.12-bis, secondo comma, il competente ufficio istruttore verifica l’effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati>> (comma aggiunto dall’art.7 del D.Leg.275/93).
2. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell’acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.
Art.29.
1. Al termine dell’utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli artt.25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.
2. Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d’immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art.25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.
3. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.
4. Per i mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.
Art.30.
1. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell’art.28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
Art.31.
1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d’acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.
2. Per l’uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt.28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.
Art.32.
1. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.
2. Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.
3. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
4. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte i terreni cui l’acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l’acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d’uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.
Art.33.
1. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all’esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell’energia elettrica.
2. L’approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall’art.16 della legge 25-6-1865, n.2359, equivale all’approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell’art.17 della legge stessa.
3. Il genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conclusero alcun amichevole accordo con l’espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt.48 e seguenti della legge 25-6-1865, n.2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un’amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.
4. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l’esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli artt.71 e seguenti della legge 25-6-1865, n.2359, modificata dalla legge 18-12-1879, n.5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art.71 è compilato dal genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell’art.34 della legge suddetta.
6. Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.
Art.34.
1. Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dell’articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.
2. La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.
Art.35.
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
– per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d’acque, annue lire duecento;
– se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
– per l’irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
– per ogni cavallo dinamico (i cavalli dinamici sono stati sostituiti con i chilowatt dalla L.18-10-1942) nominale di forza motrice, annue lire dodici.
2. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
3. Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno.
4. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (i canoni di utenza sono stati decuplicati con il D.L.C.P.S. 7-1-1947, n.24 e successivamente quadruplicati con la L.8/49).
Art.36.
1. Per le concessioni di derivazioni d’acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acque, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata (ai sensi dell’art.9, comma 9 del D. Leg.275/93 dal 1o gennaio 1994, cessa la riduzione a metà dei canoni).
2. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l’uso promiscuo riguarda una parte dell’acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all’altra il canone normale.
3. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque demaniali, il cui uso è limitato dall’equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.
Art.37.
1. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, se anteriore.
2. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l’ultimazione dei lavori. Qualora l’utilizzazione dell’acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l’acqua è utilizzata.
3. Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell’acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.
Art.38.
1. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1o luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o
avvenga il riconoscimento.
2. Decorre pure dal 1o luglio 1924 il canone sulle concessioni che l’amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.
4. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell’art.16 della presente legge e nell’art.7 del regio decreto 25-2-1924, n.456 (inerente l'<>).
Art.39.
1. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d’ufficio e per qualunque altro recupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
2. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall’art.1962 del Codice civile (oggi artt.2771 e 2772, codice civile).
3. La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14- 4-1910, n.639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art.40.
1. Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell’acqua, le garanzie richieste nell’interesse dell’agricoltura, dell’industria, dell’igiene pubblica e stabilisce l’annuo canone da corrispondersi allo Stato.
2. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’utilizzazione dell’acqua.
3. Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell’acqua derivata o dell’energia con essa prodotta.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l’osservanza delle richieste dell’autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.
Art.41.
1. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall’autorità militare.
2. Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
3. Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.
4. Nel caso di divergenza tra l’amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla commissione suprema di difesa.
Art.42.
1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d’acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.
2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.
<<3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d’acque pubbliche, su prescrizione dell’ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell’art.5-bis e con frequenza almeno semestrale all’autorità concedente e all’ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato>> (comma sostituito dall’art.8 D.Leg.275/93).
Art.43.
1. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
2. Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.
3. Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilità ed onere per l’amministrazione dei lavori pubblici.
4. Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all’uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell’acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
Art.44.
1. E’ in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell’utente, restando ferma ogni altra condizione dell’utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.
Art.45.
1. Quando una domanda di concessione per un’importante utilizzazione d’acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.
2. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.
3. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest’ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.
4. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l’utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
Art.46.
1. L’obbligo imposto al nuovo concessionario dall’articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l’utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20-3-1865, n.2248, allegato F, 10-8-1884, n.2644 (abrogata dall’art.38, D.Leg.20-11-1916, n.1664), e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all’entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto luogotenenziale 20-11-1916, n.1664, o al decreto reale 9-10-1919, n.2161 (abrogato dal R.D.L. 9-10-1919, n.2161), o alla presente legge;
c) per trenta anni dall’inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art.23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli artt.22, 28 e 30 della presente legge, se l’utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
Art.47.
1. Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.
2. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l’economia e la finalità di quelle preesistenti.
Art.48.
1. Qualora il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua.
2. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
3. Quando il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d’acqua modificato.
4. L’apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore.
5. La misura dell’indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai tribunali delle acque pubbliche.
Art.49.
1. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
2. Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d’acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell’utenza.
3. Per le variazioni contemplate all’art.217 della presente legge che non rientrino nell’applicazione dei precedenti commi del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
4. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell’uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
5. Per la mancata notificazione l’utente incorre nell’ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 (importo così elevato dall’art.3, L.603/61), salvo il diritto dell’amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.
Art.50.
1. Nei casi di accertata urgenza l’ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
Art.51.
1. Nell’interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l’utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d’acqua.
2. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore. Nell’interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.
3. Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.
4. Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l’amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
5. Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l’utilizzazione dell’energia nell’interesse della trazione elettrica ferroviaria, l’amministrazione interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell’energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.
6. Per l’esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell’impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.
7. Il saggio dell’interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato il diritto di riserva.
Artt. 52-53-54.
Tali articoli, concernenti le grandi derivazioni per forza motrice, si omettono in quanto di specifico interesse pubblico.
Art.55.
1. E’ in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini dell’utilizzazione dell’acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l’acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all’art.20.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f) qualora riconosca un giustificato ritardo nell’esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
3. Previa contestazione all’interessato nel caso indicato alla lettera a), e) previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d) da parte del Ministero dei lavori pubblici e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d) deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
4. Tale decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze allorchè trattisi d’impianti che passano allo Stato.
5. Il decreto è notificato all’utente decaduto e comunicato al Ministro delle finanze.
6. Nei casi di decadenza o rinuncia l’obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell’annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza o alla data della notifica della rinuncia.
7. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.
Art.56.
1. Compete all’ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purchè:
1) la portata dell’acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
2) non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate le difese del corso d’acqua;
3) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti <> (precisazione aggiunta dall’art.9, comma 1, D.Leg.275/93).
2. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.
3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, <
> (precisazione aggiunta dall’art.9, comma 2, D.Leg.275/93) per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
<<3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali>> (precisazione aggiunta dall’art.9, comma 3, D.Leg.275/93).
Art.57
Si omette perché inerente i compiti del Servizio idrografico.
Capitolo II
CONSORZI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Art.58.
1. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
Art.59.
1. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l’intervento di rappresentanti dell’amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d’acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d’acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
2. La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo di ufficio.
3. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
Art.60.
1. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l’elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l’ammortamento spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
Art.61.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l’incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
Art.62.
1. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell’elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell’art.59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.
2. Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.
3. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.
Art.63.
1. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.
2. Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art.64.
1. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l’osservanza del disposto dell’ultimo comma dell’art.62, sono approvati l’elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
2. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell’amministrazione del consorzio.
Art.65.
1. Lo statuto determina, tra l’altro, le norme per la validità delle adunanze dell’assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.
2. Nel consiglio d’amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d’irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
Art.66.
1. Nonostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell’amministrazione di disporre quanto è
necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell’amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l’uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
2. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art.62.
Art.67.
1. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell’art.3 della presente legge.
Art.68.
1. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.
2. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l’approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei fogli annunzi legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
3. Il riparto può essere modificato quando l’interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l’osservanza del disposto dell’ultimo comma dell’art.62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.
4. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art.39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Art.69.
1. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.
2. Al Demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.
Art.70.
1. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d’ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
2. Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e con l’osservanza dell’ultimo comma dell’art.62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Al commissario straordinario, al quale è affidata l’amministrazione dell’ente e, ove occorra, l’esecuzione delle opere, spettano i poteri dell’assemblea e degli organi consorziali.
Art.71.
1. Per la coordinazione dell’attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d’ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d’armonizzare l’opera dei singoli consorzi di primo grado.
2. Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.
Art.72.
1. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell’agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d’acqua che interessino il territorio consorziale.
Capo III
PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DI
SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI
Art.73.
<<1. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione: 1) l’esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali; 2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; 3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere>> (articolo così modificato dal D.Leg. del Capo Provvisorio dello Stato 30-9-1947, n.1276).
Art.74.
1. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila (importo così aumentato dall’art.1, L.707/61):
1) l’atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l’utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l’atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
2) l’atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;
3) l’atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;
4) gli atti relativi all’acquisto ed all’espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
Art.75.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell’importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazioni di progetti, spese generali e di amministrazione.
2. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell’importanza dell’opera per l’interesse pubblico e degli oneri che l’aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.
3. Qualora il costo effettivo dell’opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll’aggiunta dell’anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.
Art.76.
1. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al 60% se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l’esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all’azionamento di impianti idrovori per la bonifazione di vasti territori.
2. Questo comma é stato soppresso dall’art.1-bis, della legge 11-10-1983, n.546.
Art.77.
1. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l’art.75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all’art.76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.
2. <> (così sostituito dall’art.1-bis, punto 2, L.546/83).
Art.78.
1. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell’opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all’importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile.
2. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
Artt.79-80-81-82.
Si omettono perché di interesse non prettamente tecnico.
Art.83.
1. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d’acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta cultura irrigua, il prezzo di vendita dell’acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.
2. Tali indicazioni, in base ai risultati dell’istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
3. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell’ultimo comma dell’art.68.
Art.84
1. Quando la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d’acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
Nel caso d’accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
Art.85.
1. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l’esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi e delle nuove derivazioni.
Art.86
1. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l’Amministrazione può, nell’esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d’acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.
2. In corrispettivo dell’onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e nei criteri di cui ai precedenti articoli.
Art.87.
1. Nell’esame delle istanze e dei progetti di derivazione l’Amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d’acqua.
Art.88.
1. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l’irrigazione e l’uso potabile.
Artt.89-90-91.
Si omettono in quanto dettano norme puramente amministrative.
Titolo II
DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE
Art.92.
1. Per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.
Art.93.
1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
2. Sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame.
Art.94.
1. Il Governo del re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell’agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
Art.95.
1. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell’art.93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l’autorizzazione all’ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell’estrazione e dell’utilizzazione che si propone di eseguire.
2. L’ufficio del genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l’affissione per quindici giorni all’albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
3. Previa visita sul luogo, l’ufficio del genio civile, sentito l’ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l’autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l’ufficio del genio civile nega l’autorizzazione, l’interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.
4. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.
5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.
6. Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l’azione innanzi all’autorità giudiziaria.
Art.96.
1. Qualora l’ufficio del genio civile riconosca inammissibile una domanda perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l’istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che può senz’altro respingerla.
Art.97.
1. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell’art.95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall’art.7 della legge 25-6-1865, n.2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perchè i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
2. Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell’ufficio del genio civile, si accerti l’entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art.95.
3. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all’esecutore dell’opera il preventivo deposito di una somma adeguata.
Art.98.
1. L’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt.7 e 8 della legge 25-6-1865, n.2359, sull’espropriazione per pubblica utilità e gli artt.64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
Art.99.
1. Quando la ricerca e l’estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Art.100.
1. L’autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
2. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell’autorità che l’ha accordata.
Art.101.
1. L’autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità:
1) quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal
giorno in cui essa fu notificata;
2) quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l’accorda;
4) per contravvenzione al secondo comma del precedente articolo.
Art.102.
1. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.
2. Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle provincie la ricerca di acque per l’approvvigionamento di acque potabili.
Art.103.
1. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l’ufficio del genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.
2. Se il Ministero dei lavori pubblici ritenga che l’acqua abbia i requisiti dell’art.1 della presente legge, ne dispone la iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l’utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.95.
3. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell’opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell’atto di concessione in base alla importanza della scoperta.
4. In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.
Art.104.
1. Se l’acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l’uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest’ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.
2. Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che, in mancanza di accordo, sarà determinato dall’autorità giudiziaria tenuto conto della entità e difficoltà della scoperta.
Art.105.
1. Nelle zone soggette a tutela l’ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
2. Nelle dette zone spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l’esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.
3. L’esercizio di tali potestà compete all’ufficio del genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.
Art.106.
1. L’ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo <> (precisazione aggiunta dall’art.10, comma 2, D.Leg.275/93).

Titolo III
TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Capo I
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIANTO DI LINEE ELETTRICHE
Art.107.
1. La trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
2. La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.
Art.108.
1. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5.000 volts sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.
2. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l’autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
3. Spetta al prefetto, sentito l’ufficio del genio civile, di autorizzare l’impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.
4. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il consiglio superiore.
5. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a 15 chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volts, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d’intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.
Art.109
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici.
2. In base a tali denunce, il Ministero redige l’elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.
3. L’elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
4. L’iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.
Art.110.
1. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.
2. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente.
3. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l’accesso è subordinato alle loro prescrizioni. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.
4. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile, senza pregiudizio dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria. L’azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.
5. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell’art.8 della legge 25-6-1865, n.2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Art.111.
1. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell’ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all’art.120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.
2. La domanda rimane depositata presso l’ufficio del genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l’istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l’immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l’influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.
Art.112.
1. Entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all’ufficio del genio civile.
2. Le autorità di cui all’art.120 devono comunicare all’ufficio del genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l’autorizzazione sia vincolata.
3. Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.
Art.113.
1. Nei casi d’urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l’inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
2. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l’autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell’art.120.
3. L’autorizzazione provvisoria è accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a 60.000 volts;
b) dall’ingegnere capo del genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5.000 ed inferiore a 60.000 volts;
c) dal prefetto, sentito l’ufficio del genio civile, per le linee non superiori a 5.000 volts.
4. Per ottenere l’autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.
Art.114.
1. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l’autorizzazione definitiva o provvisoria all’impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art.115.
1. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all’impianto ed all’esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall’impianto.
Art.116.
1. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l’interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all’ufficio del genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25-6-1865, n.2359.
2. Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall’art.16 della citata legge.
3. Per l’ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell’art.33 della presente legge.
Art.117.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.
3. Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio-telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.
Art.118.
1. Le domande di concessione d’acqua pubblica per impianti di produzione d’energia elettrica superiore a 5.000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l’indicazione delle regioni e zone che con tale energia s’intendono servite e la dimostrazione delle necessità dell’energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.
2. Ove il richiedente la concessione d’acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell’impianto idroelettrico.
3. In caso di concessioni d’impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all’art.20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.
Capo II
SERVITU’ DI ELETTRODOTTO
Art.119.
1. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente.
Art.120.
1. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio telefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell’autorità militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.
2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.
Art.121.
1. La servitù di elettrodotto conferisce all’utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti;
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
2. L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini ed all’importanza dell’impianto stesso.
3. Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
Art.122.
1. L’imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.
2. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
3. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l’utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.
4. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.
5. In tali casi, il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.
6. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
Art.123.
1. Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d’imposizione della servitù. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.
2. Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.
3. In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
4. Cessando l’uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.
5. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.
6. Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.
7. Nell’atto col quale si fissa l’indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l’area delle zone soggette a servitù d’elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.
Art.124.
1. Ove l’imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l’indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell’utente delle condutture.
2. Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l’altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
3. Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.
Art.125.
1. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell’art.120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d’uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell’indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.
2. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l’indennità.
3. La misura dell’indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.
Art.126.
1. Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l’utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.
2. In caso di contestazione l’apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il consiglio superiore.
3. La misura dell’indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all’autorità giudiziaria.
Art.127.
1. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.
2. Se tali prescrizioni esigono lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.
3. Le spese all’uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell’art.122.
Art.128.
1. L’esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l’esistenza e la conservazione dell’impianto in istato di esercizio.
Art.129.
1. Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt.109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.
2. La costruzione di tali impianti è approvata in linea tecnica e finanziaria dai componenti organi dell’amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell’art.1 del Regio decreto 24-9-1923, n.2119.
3. Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25-6-1865, n.2359, dell’art.77 della legge 7-7-1907, n.429, nonché quelle del Regio decreto 24-9-1923, n.2119.
Capo III
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Art.130.
1. E’ proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica.
2. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell’art.449 del codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell’art.450 del codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall’art.433 dello stesso codice.
Art.131.
1. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell’esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell’art.54.
Art.132.
1. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l’impiego dell’energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell’energia elettrica.
2. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l’adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

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