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“Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi”. (G.U. 28 settembre 1934, n. 228)

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER GLI AFFARI DELL’INTERNO

Visto l’art 63 della legge di pubblica sicurezza – testo unico 18 giugno 193 1, n. 773;

Visto l’art. 23 del R. Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, contenente disposizioni per la disciplina dell’importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti;

Udita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Art. l.

Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l’immagazzinamento, per l’impiego o per la vendita di olii minerali ed al trasporto degli olii stessi.

TITOLO 1

AVVERTENZE GENERALI

(ornissis)

Contro cavi percorsi da corrente elettrica, contro motori elettrici e simili, non deve farsi uso di estintori portatili a getto continuo; occorre invece adoperare sabbia (o terra), o neve carbonica, ovvero un apparecchio a nebulizzazione, o altro simile, che produca un getto non continuo, ma suddiviso e di natura isolante (dielettrico).

(omissis)

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE – EQUIVALENZA –
POTENZIALITA’

Classificazione degli olii minerali, dei residui e delle miscele carburanti
I – Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:

Categoria A. – Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio.

Derivati dal petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21′ C: petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonchè le miscele medesime quando contengono più del 10% di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche contenere speciali sostanze antidetonanti.

Categoria B. – Liquidi infiammabili.

Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21′ C e 65′ C compresi; acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.

Categoria C. – Liquidi combustibili.

Olii minerali combustibili (cioè residui della distillazione per combustione), nonchè liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65′ C sino a 125′ C compreso; ed olii minerali lubrificanti (nonchè olii minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125′ C. Il limite di 65′ C per la temperatura degli olii combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di olii leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65% ma non sotto i 55′, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150′ più del 2% di distillato.

In questa categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.) da rilavorare con piroscissione (cracking) o altri processi; nonché i residui distillati per motori a

combustione interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.).

Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli olii minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare: la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio.

(omissis)

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

Impianti elettrici

28. – Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice ecc., devono soddisfare, oltre che alle norme generali in uso per l’elettrotecnica, anche alle seguenti condizioni speciali, le quali hanno lo scopo di evitare che un’eventuale scintilla o fiammata, possa provocare l’accensione di vapori infiammabili che fossero pervenuti nei locali.

a) Quadro di manovra. – Ad eccezione degli stabilimenti dove esistono centrali elettriche, il quadro di manovra deve essere collocato in portineria o vicino alla medesima. Vi debbono far capo:
la linea principale di entrata; quella dell’illuminazione; quella della forza motrice; e, possibilmente, i circuiti dei diversi locali, o gruppi di locali; il tutto comandato da interruttori con valvole bipolari indipendenti fra loro.

b) Linee aeree. – t vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili; ovvero sulle autorimesse; come pure sui serbatoi fuori terra e sui relativi bacini di contenimento.E’ pure vietato l’uso di conduttori nudi per le linee di attraversamento dei piazzali dei depositi nei quali si compiono normalmente operazioni di carico e scarico delle merci, o vi sia traffico abituale di veicoli trasportanti merce imballata. Tale divieto vale anche per le vicinanze dei locali e dei serbatoi di cui al precedente capoverso. Per l’attraversamento dei piazzali è consigliabile l’uso di cavi interrati.

c) Installazioni interne. – Nei magazzini contenenti olii combustibili, lubrificanti e grassi, è ammesso l’uso dei tubi piombati, contenenti conduttori isolati (esclusi i cordoni binati); le valvole di sicurezza e gli interruttori bipolari, devono essere del tipo stagno e posti all’esterno dei locali.

Per i locali di travaso, i magazzini di liquidi infiammabili (benzina; miscele carburanti; petrolio), le autorimesse e gli altri locali pericolosi, si prescrive quanto segue:

1′) i conduttori, fortemente isolati, devono essere contenuti, per tutta la loro lunghezza, entro tubi tipo Bergmann, di acciaio, tenendo presente che, nel caso di corrente alternata, entrambi i conduttori devono stare entro il medesimo tubo;

2′) le valvole e gli interruttori bipolari posti all’esterno dei locali, devono essere del tipo stagno, con premitreccia e guarnizioni a tenuta di gas;

3′) l’armatura deve avere il globo contenente la lampada ad incandescenza, a per~ fetta tenuta di gas;

4′) le congiunzioni e le derivazioni dei conduttori devono essere fatte entro apposite scatole metalliche, raccordate a vite coi tubi e col premitreccia per i conduttori, e devono risultare impermeabili all’umidità e ai gas.

d) Motori elettrici. – Nei locali di travaso dei liquidi infiammabili sono ammessi i motori di tipo completamente chiuso, senza reostato di avviamento, o con reostato di avviamento stagno, coi conduttori chiusi in tubo d’acciaio e raccordati a vite e con premitreccia al motore, in modo da risultare a tenuta di gas.

Gli interruttori e i reostati di avviamento non stagni devono essere situati all’esterno, e devono essere manovrati dall’interno me

diante comandi attraversanti la parete e muniti di premitreccia.

Per le sole autorimesse è permesso l’uso del cavo isolato ed armato con rete metallica esterna

e) Trasformatori. – 1 trasformatori di qualsiasi tipo devono essere collocati in apposita cabina isolata, o in locale che non abbia alcuna comunicazione con altri.

Linee di trasporto di energia elettrica

29. – Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione (per illuminazione, per forza motrice, ecc.) devono diventare sotterranee all’entrata nel recinto.

Parafulmini

30. – Ove, per l’estensione o posizione dei fabbricati, o quando per la configurazione topografica della regione in cui sorgono gli stabilimenti o i depositi di olii minerali, siano particolarmente da temere scariche elettriche atmosferiche, deve essere applicato un adatto sistema di protezione contro gli effetti di tali scariche.

Tale protezione deve essere attuata per i fabbricati nei quali si trovano i locali di travaso e i magazzini di liquidi infiammabili, di olii combustibili, di lubrificanti e grassi; per i camini in muratura delle caldaie; per le torri serbatoi d’acqua; e per tutti i locali ritenuti pericolosi, in conformità alle Norme tecniche relative. Non occorre protezione per i distributori stradali di benzina e di miscele carburanti.

Per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi, è sufficiente una buona messa a terra.

I parafulmini devono essere verificati periodicamente. In tali verifiche si deve controllare che essi siano in piena efficenza, tanto come messa a terra, quanto come assenza di discontinuità nelle connessioni metalliche.

Le verifiche devono risultare da verbale del direttore dello stabilimento o del deposito.
(Omissis)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

(omissis)

Sistemazioni interne

48. – Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono essere depositati e travasati in locali distinti per categoria.

1 detti locali devono essere separati fra loro o da una distanza uguale alla metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita al- la classe a cui il deposito appartiene e al più pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere.

(omissis)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL’ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI
E DEI DEPOSITI DI OLII MINERALI
MEZZI DI TRASPORTO,
DI RIFORNIMENTO
E DI DISTRIBUZIONE – RIVENDITE

(omissis)

78. – Norme di esercizio. – Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell’impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o rimorchibotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri- serbatoio ferroviari.

a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa si prescrive quanto in appresso:

le operazioni di riempimento e di vuota

mento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili

Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile. E conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo durante le operazioni suddette; in caso di forza maggiore, deve, prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma. 1 bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione della botte e il tubo o bocca di riempimento del serbatoio da rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o non flessibile) che unisce il duomo di ogni compartimento dell’autobotte al braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minor diametro destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e vanno alla botte che si vuota, devono essere collegati elettricamente fra loro; e, prima di iniziare le operazioni di riempimento o di vuotamento, la botte dev’essere collegata elettricamente con la terra.

1 detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante catenelle, avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili, di convenienti dimensioni e poste nell’interno o all’estemo del tubo.

Essi devono essere mantenuti costantemente in efficienza. Può essere usato come terra anche il serbatoio da riempire, semprechè risulti provato il buon contatto del medesimo col suolo (resistenza media non superiore a 50 ohm).

t opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei distributori stradali situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di maggior abituale affollamento, o in occasione di mercati, fiere, corti, processioni e simili. E così dicasi delle constatazioni metriche sul contenuto dei serbatoi dei ditributori strada

li, le quali non si devono eseguire in ore di affollamento. In caso di impellente necessità di riforniffiento, questo potrà eseguirsi, ma si dovrà disporre una fune intorno all’autobotte, a debita altezza dal suolo, per tenere discosto il pubblico.

(ornissis)

TITOLO VII
AUTORIMESSE

Nota: Le disposizioni relative alle autorimesse sono state sostituite con DM 1-2-1986 (G.U. n. 38 del 15-2-86 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili

TITOLO Vili

DISPOSIZIONI COMPLETIVE
E TRANSITORIE

(omissis)

Revisione degli impianti esistenti

102. – Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati, secondo le presenti norme, entro tre anni dalla loro pubblicazione.

Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle provvidenze che non importino notevoli modificazioni allo stato attuale, e

che consistono specialmente in forniture per il pronto intervento in caso di incendio.

Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di controllo, a cura del Ministero dell’Intemo e per mezzo di Organi da lui delegati, a spese degli interessati. Il Ministero dell’Intemo, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, potrà consentire, in casi particolari, specifici adattamenti e completamenti che garantiscano ugualmente la sicurezza.

1 distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoil e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a qualunque tipo appartengano, possono rimanere in funzione.

Art. 2.

Con l’entrata in vigore delle norme tecniche predette, che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno, s’intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali, che disciplinano la stessa materia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma addi 31 luglio 1934 – Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l’interno
MUSSOLINI.