Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2016)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di ufficio;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di ufficio
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di ufficio di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di ufficio di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il seguente capitolo «V.4 – Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di ufficio di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e’ aggiunta la seguente lettera «i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «70» e’ inserito il numero «71».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2016
Il Ministro: Alfano