Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera h), l’art. 11, l’art. 74 e l’art. 209, comma 4;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;
Vista la legge n. 791 del 18 ottobre 1977, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;
Vista la direttiva 93/68/CEE, modifiche alla direttiva 73/23/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
Visto il decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 in materia di marcatura CE del materiale elettrico a bassa tensione che modifica ed integra la legge n. 791/1977;
Visto il decreto legislativo n. 277 del 31 luglio 1997, recante modificazioni al decreto legislativo n. 626/1996 del 25 novembre 1996;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l’art. 3, comma 13;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»;
Vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva 2001/95/CE;
Vista la direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di compatibilita’ elettromagnetica recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita’ elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE»;
Visto il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 – Codice del consumo;
Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Vista la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale»;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2011)», ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 13, cosi’ come modificati dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
Vista la decisione 2010/267/UE relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» come modificata dalla delibera 311/11/Cons;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ed in particolare l’art. 3-quinquies;
Vista la guida CEI 100-7 che descrive, esemplifica ed include le disposizioni normative CEI e CENELEC applicabili, ed in particolare le norme delle serie EN 50083 e EN 60728;
Viste le guide CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3 riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, elettronici e per le comunicazioni;
Viste le raccomandazioni ITU (International Telecommunication Union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-9;
Considerata la necessita’ di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima liberta’ di scelta da parte dell’utenza e l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
Considerato che la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni e’ di rilevante importanza per lo sviluppo di tali impianti che devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di liberta’ delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, come prescritto al comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
Considerata la necessita’ di adeguare gli impianti d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione ai requisiti di qualita’ conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica;
Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Decreta:
Art. 1
Scopo
1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d’antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicita’ di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il presente decreto disciplina, altresi’, la progettazione e la realizzazione degli impianti d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il campo elettromagnetico di un’onda radio che si propaga nello spazio (radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF (tensione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante un impianto centralizzato d’antenna;
b) impianti centralizzati d’antenna, gli impianti condominiali, dotati dei componenti e delle apparecchiature impiantistiche necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati ed alla loro distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi trasmissivi;
c) segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia terrestre sia satellitare;
d) segnali terrestri primari, i segnali televisivi con livello mediano del campo elettromagnetico (valore efficace del picco di modulazione nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;
e) segnali terrestri secondari, i segnali di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera d);
f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
g) altri segnali, i segnali per i servizi interattivi necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
h) impianto d’antenna, un sistema costituito da una o piu’ antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e satellitari;
i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali RF all’utente.
Art. 3
Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di liberta’ delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
2. A condizioni di non interferenza e’ prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 4
Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati d’antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L’impianto centralizzato d’antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
3. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.
Art. 5
Qualita’ di ricezione
La qualita’ di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.
Art. 6
Criteri realizzativi
1. L’impianto d’antenna e’ costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea.
2. I riferimenti per la conformita’ di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono:
a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilita’ elettromagnetica;
b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformita’ relativa alla sicurezza dell’impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08.
3. I nuovi impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.
Art. 7
Individuazione dei segnali
L’installazione di ogni impianto centralizzato d’antenna e’ preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
Art. 8
Distribuzione dei segnali
1. L’impianto centralizzato d’antenna permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
2. L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.
Art. 9
Documentazione tecnica
1. L’impianto e’ corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformita’ a quanto previsto nel presente decreto.
2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fini della dichiarazione di conformita’ della sicurezza degli impianti.
Art. 10
Efficacia
1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati d’antenna di nuova installazione.
2. Le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto sono estese anche agli impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.
Art. 11
Abrogazioni
E’ abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2005.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2013
Il Ministro: Passera