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Procedura per il miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili relativamente alle unità di produzione non rilevanti.
DELIBERA
1. di approvare la relazione predisposta dal GSE contenente il progetto definitivo, il programma di attività per la sua implementazione, le procedure e la stima dei costi relativi all’attuazione e alla gestione del progetto medesimo, prevedendo che il GSE agisca secondo criteri di efficienza e di minimizzazione degli oneri a carico della collettività e a condizione che:
a) il progetto sia avviato partendo dalle unità di produzione già dotate di apparecchiature per la rilevazione e la registrazione dei dati di fonte primaria installate dai produttori, tenendo conto di quanto previsto al punto 3. del presente provvedimento;
b) sia prevista, ove esistano ragionevoli certezze sull’affidabilità e non manipolabilità dei dati, la possibilità di acquisire le informazioni necessarie al GSE direttamente dai concentratori di dati già disponibili presso le singole sedi operative dei produttori, riducendo il numero di nuove installazioni, da parte del GSE, di apparati per la rilevazione dei dati presso le singole unità di produzione;
2. di prevedere che il progetto definitivo incluso nella relazione di cui al punto 1. sia applicato alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ivi incluse quelle per cui il GSE non è utente del dispacciamento;
3. di prevedere che il GSE, a completamento di quanto comunicato con lettera del 20 agosto 2009 e alla luce dell’estensione del progetto a tutte le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, effettui un’analisi
finalizzata ad individuare:
– il numero e la localizzazione delle unità di produzione già dotate di apparecchiature per la rilevazione e registrazione della fonte primaria, dando separata evidenza delle unità di produzione dotate di apparecchiature per la delle attività del GSE;
– il numero e la localizzazione delle unità di produzione sprovviste di apparecchiature per la rilevazione e registrazione della fonte primaria;
– il numero e la localizzazione delle unità di produzione per le quali si prevede di dover procedere all’installazione delle apparecchiature per la rilevazione e registrazione della fonte primaria, dando separata evidenza delle unità di produzione dotate di apparecchiature per la rilevazione e registrazione della fonte primaria non idonee allo svolgimento delle attività del GSE e per le quali, quindi, si ritiene opportuno procedere ad installare nuove apparecchiature, comunicando i risultati all’Autorità per verifica;
4. di prevedere che il GSE, ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza e di minimizzazione degli oneri a carico della collettività, a seguito della verifica di cui al punto 3., proceda a bandire una gara per la fornitura del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione e registrazione della fonte primaria, tenendo conto della continuità nei livelli di qualità dei dati, e ne comunichi i risultati all’Autorità. A tal fine, il GSE valuta l’opportunità di differenziare le classi di precisione delle predette apparecchiature di misura sulla base della potenza dell’unità di produzione e della significatività dei dati di fonte primaria rilevati ai fini delle attività del GSE;
5. di prevedere che, a sostituzione di quanto inizialmente previsto dal punto 3. della deliberazione ARG/elt 93/09, i produttori aventi la titolarità o la disponibilità delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, come opportunamente individuati dal GSE, siano tenuti a:
a) consentire al GSE di acquisire i dati necessari per l’attuazione del presente provvedimento direttamente dai sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella titolarità del produttore, ove presenti;
b) consentire l’accesso sui siti in cui sono localizzate le medesime unità per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali alla realizzazione del progetto;
6. di prevedere che, qualora un produttore avente la titolarità o la disponibilità di una data unità di produzione non ottemperi a quanto previsto dal presente provvedimento, il GSE possa procedere alla risoluzione delle convenzioni da esso sottoscritte con il medesimo produttore in riferimento alla predetta unità di produzione;
7. di prevedere che:
a) i costi fissi di investimento siano sostenuti dal GSE;
b) i costi annui di gestione del sistema di elaborazione siano sostenuti dal GSE;
c) i costi per il canone del servizio di trasmissione dati siano sostenuti dal GSE;
d) i costi di installazione e manutenzione delle apparecchiature necessarie alla rilevazione e alla registrazione della fonte primaria siano sostenuti dal GSE solo per le unità di produzione per le quali il medesimo GSE ha ritenuto necessario installare nuove apparecchiature, o per le quali il medesimo GSE ha ritenuto necessario prevedere interventi manutentivi di entità e frequenza superiori rispetto a quanto già previsto dai contratti sottoscritti dai produttori, tenendo conto delle modalità di cui al presente provvedimento;
e) i costi di acquisto dell’energia elettrica prelevata per alimentare i sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati funzionali al progetto del GSE siano sostenuti dai produttori e successivamente rimborsati dal GSE, eventualmente su base forfetaria, qualora derivino esclusivamente dall’applicazione del presente provvedimento;
8. di prevedere che, per le finalità dei punti 5. e 7., lettere d) ed e), il GSE, previa
consultazione con gli operatori interessati, trasmetta alla Direzione Mercati
dell’Autorità, per verifica, un documento contenente le modalità e la procedura
tecnica per l’applicazione del presente provvedimento;
9. di prevedere che Terna metta a disposizione del GSE, secondo modalità da quest’ultimo individuate, le informazioni in proprio possesso inerenti le anagrafiche delle unità di produzione non rilevanti ai fini delle attività oggetto del presente provvedimento;
10. di prevedere che il GSE trasmetta all’Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 ottobre, una descrizione delle attività da svolgere in applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa, comprensiva dei preventivi di spesa. In fase di prima attuazione il GSE invia la presente relazione a seguito del completamento delle attività di cui ai punti 3., 4. e 8.;
11. di prevedere che il GSE trasmetta all’Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti, nonché, tra le altre cose, il numero di unità di produzione presso le quali sono state installate le apparecchiature per la rilevazione e la registrazione delle misure della fonte primaria e il numero di unità di produzione presso le quali sono state installate le apparecchiature di acquisizione in tempo reale dei dati connessi al funzionamento dell’unità;
12. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di monitorare l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’Autorità eventuali provvedimnti per l’aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio;
13. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GSE e a Terna;
14. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).