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Definizione di una procedura per il miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili relativamente alle unità di produzione per le quali il GSE agisce in qualità di utente del dispacciamento

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2009

Visti:

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 74/08 (Testo Integrato dello Scambio sul Posto);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 1/09;
la lettera della società Gestore dei servizi elettrici Spa (di seguito: GSE) prot. AD/P2009000066 del 19 maggio 2009, prot. Autorità n. 29050 in data 25/05/2009 (di seguito: lettera 19 maggio 2009).
Considerato che:

con la deliberazione n. 280/07 sono state definite le condizioni per l’erogazione del servizio di ritiro dedicato da parte del GSE ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
con la deliberazione ARG/elt 74/08, è stato approvato il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP),
con la deliberazione ARG/elt 1/09, in attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto, sono state disciplinate le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica ammessa al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva;
il GSE agisce in qualità di utente del dispacciamento delle unità di produzione:
con convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 (di seguito: unità di produzione Cip 6/92) , nonché della deliberazione n. 108/97;
che aderiscono al regime di ritiro dedicato;
che aderiscono al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva;
che aderiscono allo scambio sul posto;
l’articolo 9 della deliberazione n. 280/07 stabilisce che il GSE definisca le procedure necessarie per migliorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e che ai fini dell’applicazione di tali procedure il GSE utilizzi anche i dati resi disponibili dai produttori ai sensi del comma 5.1, lettera c), del medesimo Allegato A il quale stabilisce che i medesimi produttori, per ogni impianto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, sono tenuti a trasmettere al GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte ed alle immissioni dell’energia elettrica, oltre che altri dati eventualmente richiesti dal GSE al fine di consentire il miglioramento delle previsioni di immissione da tali impianti; e che:
il GSE segnala all’Autorità i casi di reiterata inadempienza al suddetto obbligo, ai fini dell’adozione di provvedimenti di propria competenza;
i casi di reiterata inadempienza possono comportare la risoluzione della convenzione per il ritiro dedicato;
l’articolo 12, comma 12.2, della deliberazione n. 280/07 stabilisce che la remunerazione delle attività svolte dal GSE ai fini di migliorare la prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa verifica da parte dell’Autorità e tenendo conto dei risultati ottenuti; e che, in ottemperanza alle predette disposizioni, il GSE ha predisposto sistemi per la previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili basati sulla definizione di algoritmi differenziati per fonte di alimentazione e più in particolare di tipo neurale e/o strutturati tramite modelli fisici per tener conto dell’orografia del sito in cui è localizzato l’impianto di produzione, del posizionamento ed orientamento dei singoli generatori oltre che dei dati tecnici caratteristici dell’impianto di produzione ;
i sistemi predisposti per la previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili di cui al precedente alinea sono utilizzati anche nell’ambito della attività di generazione e trasmissione delle offerte al mercato elettrico per le unità di produzione Cip 6/92;
con la lettera 19 maggio 2009, il GSE ha trasmesso all’Autorità una bozza di progetto finalizzata all’evoluzione dei sistemi di previsione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: proposta di progetto), che prevede l’acquisizione in tempo reale, via satellite con frequenza al più oraria, dei dati di potenza, energia e fonte primaria, quali a titolo esemplificativo la portata, la direzione e la velocità del vento per gli impianti eolici, oltre all’installazione, presso il GSE, di sistemi di controllo e monitoraggio della produzione dei medesimi impianti e dello stato dei luoghi;
il sistema di previsione predisposto dal GSE, in attuazione del suddetto articolo 9 della deliberazione n. 280/07, nonché tutte le altre attività effettuate dal GSE al fine della stime della previsione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, sono da inquadrarsi in un’ottica evolutiva di integrazione nel sistema elettrico della produzione da fonti rinnovabili non programmabili mediante un contributo attivo degli utenti di dispacciamento attraverso l’effettuazione di previsioni del livello di produzione attesa delle unità di produzione interessate;
l’attuazione della proposta di progetto da parte del GSE implica che i produttori per i quali il GSE agisce in qualità di utente del dispacciamento sono tenuti ad effettuare le attività, come definite dal GSE, per l’attuazione del progetto medesimo.
Ritenuto opportuno:

verificare positivamente la proposta di progetto relativamente alle unità di produzione per le quali il GSE agisce in qualità di utente del dispacciamento;
che il progetto definitivo, inclusivo delle procedure di attuazione che coinvolgano i soggetti produttori e delle previsioni di costo del progetto medesimo, sia attuato previa verifica dell’Autorità
DELIBERA

di verificare positivamente la proposta di progetto del GSE, relativamente alle unità di produzione per le quali il GSE agisce in qualità di utente del dispacciamento;
di richiedere al GSE, entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, la trasmissione alla Direzione Mercati dell’Autorità, ai fini dell’approvazione da parte della medesima Autorità, di una relazione contenente il progetto definitivo, il programma di attività per la sua implementazione, le procedure e la stima dei costi relativi all’attuazione e alla gestione del progetto medesimo;
di prevedere che i produttori che hanno la titolarità o la disponibilità delle unità di produzione di cui al punto 1, sono tenuti, senza oneri a carico dei medesimi, a dotarsi di apparati di rilevazione e registrazione della fonte primaria e a consentire l’accesso sui siti in cui sono localizzate le medesime unità per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali alla realizzazione del progetto secondo una procedura tecnica definite dal GSE. A tal fine, il GSE, entro 120 (centoventi) giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, trasmette alla Direzione Mercati dell’Autorità, previa consultazione con gli operatori potenzialmente interessati, la citata procedura tecnica; tale procedura, a seguito della predetta verifica, viene pubblicata sul sito internet del GSE;
il GSE segnala i comportamenti omissivi e/o dilatori da parte dei produttori all’Autorità, riscontrati in sede di attuazione del progetto, adottando eventualmente i rimedi più opportuni previsti dall’ordinamento in caso di inadempimento, come individuato nell’ambito della procedura di cui al punto 2;
i dati rilevati e registrati dagli apparati e dai sistemi di cui al punto 2, trasmessi al GSE, sono utilizzati, in via riservata, dal medesimo GSE esclusivamente per le finalità del presente provvedimento;
di trasmettere il presente provvedimento al GSE;
di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.
14 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

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