L’evoluzione legislativa riguardante la certificazione energetica degli edifici in Italia ha origini lontane. Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono infatti ai primi anni novanta, oltre vent’anni fa.
La Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”, incentivava tra l’altro, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.
In particolare il Titolo II “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”, introduceva criteri di risparmio energetico nei modi di utilizzo degli impianti. Il testo rappresenta uno dei primi documenti, a livello Europeo, sul contenimento dei consumi energetici negli edifici.
Alcuni anni dopo, nel dicembre del 2002, viene introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE “rendimento energetico nell’edilizia” (anche detta EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare allo scopo di sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all’atto della scelta dell’immobile.
L’obiettivo della EPBD è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; la certificazione energetica degli edifici, e l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso dei “vecchi” impianti termici.
In Italia la Direttiva 2002/91/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 entra ufficialmente in vigore l’8 ottobre 2005. Il Decreto, che sarà più volte modificato da successivi documenti legislativi, definisce, sin dalla sua prima versione, parecchi elementi tra cui, ad esempio, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà della certificazione energetica. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 non può essere ancora considerato uno strumento legislativo completo, poiché rimanda a decreti successivi.
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, pubblicato nell’anno seguente, avrebbe dovuto quindi integrarlo e completarlo: mancava tuttavia la modalità con cui la certificazione energetica debba essere applicata e introduceva in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la «qualificazione energetica». Con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, l’obbligo della certificazione energetica viene esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), purché oggetto di compravendita o locazione: questo al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni della Direttiva 2002/91/CE. Con lo stesso Decreto, vengono inoltre modificate le norme concernenti le funzioni delle Regioni e degli enti locali che erano contenute nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, confermando le competenze in materia già attribuite in sede di decentramento amministrativo dall’art. 30 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” all’ art. 1, comma 288, dispone che, a decorrere dall’anno 2009 e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 . Il comma 289 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 impone, tra l’altro, con la sostituzione del comma 1-bis dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali prevedano, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione.
Il termine indicato è stato continuamente rinviato dai milleproroghe, al 1° gennaio 2010 dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 29, comma 1-octies) e poi al 1° gennaio 2011 dal Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (art. 8, comma 4-bis).
Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115 recepisce la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici ed abroga la direttiva 93/76/CEE; integra inoltre le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 prevedendo, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’allegato III dello stesso Decreto Legislativo, relative alle “Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti” e al riconoscimento dei “Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.
Con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, si fa un passo indietro nel percorso dell’attuazione della certificazione energetica: vengono infatti abrogati, con il comma 2-bis, a partire dal 22 agosto 2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Questi stabilivano, in particolare, che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica dovesse essere allegato all’atto di trasferimento (art. 6, comma 3) e che in caso di locazione lo stesso attestato dovesse essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all’originale (art. 6, comma 4).
Conseguentemente, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’art. 15, che prevedevano la nullità del contratto che poteva essere fatta valere solo dall’acquirente in caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, co. 3 (comma 8) o solo dal conduttore in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’art. 6, co. 4 (comma 9).
Con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 viene, quindi, meno l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo. Nel 2009 viene pubblicato ilDecreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici.
Esso attua solo in parte le lettere a) e b) dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , poiché all’ art. 1, comma 2 rinvia a successivi provvedimenti la definizione dei criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario.
Nello stesso anno viene anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009 l’atteso Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” volto a recepire la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell’efficienza energetica.
L’art. 13 modifica il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 per prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.
Il 13 dicembre del 2012 viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 che modifica le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. In particolare, il documento elimina la possibilità per i proprietari di alcune tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più bassa (autocertificazione di classe G), come richiesto dalla Commissione Europea; viene inoltre data attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD che impone agli Stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.
Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, oltre a recepire la direttiva 2010/31/UE (EPBD 2), interviene sul Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 : indica nuove regole per l’efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica.
La nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, prevista dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, entrerà in vigore con l’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Pertanto per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica restano confermate, al momento della pubblicazione di questo rapporto, le modalità di calcolo già utilizzate per l’Attestato di Certificazione Energetica.
Tale disposto permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.
Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 è convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90. Inoltre, il 27 giugno 2013 vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 i seguenti decreti:
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 che riguarda i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192” e “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 che riguarda i criteri di accreditamento per esperti e organismi per la certificazione energetica degli edifici “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.