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Il Decreto Ministeriale n. 130 del 17 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025, ha apportato modifiche al decreto 37/08. Tali modifiche che saranno in vigore dal 2 ottobre 2025, si concentrano sugli adempimenti richiesti al responsabile tecnico delle imprese installatrici per quanto riguarda l’infrastruttura fisica multiservizio passiva e il punto di accesso degli edifici.

Ecco i principali cambiamenti introdotti:

1. Attestazione di “Edificio predisposto alla banda ultra larga”
Viene qualificata l’attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga”. Questa attestazione, da apporre tramite un’etichetta specifica, certifica che l’edificio è dotato di una infrastruttura fisica multiservizio passiva e di un punto di accesso a norma, pronto per accogliere servizi a banda ultra larga.

2. Nuove responsabilità per il responsabile tecnico
Il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e non il professionista iscritto a ordine o albo, assume nuovi compiti:
– Deve consultare il progettista edile per assicurare che l’infrastruttura multiservizio passiva e il punto di accesso siano correttamente inseriti nel progetto dell’edificio.
– Deve comunicare, su richiesta del privato, i dati relativi agli edifici dotati di tale infrastruttura.

3. Aggiornamento dei riferimenti normativi
Il decreto aggiorna il riferimento normativo relativo alle infrastrutture digitali. Il precedente “decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207” viene sostituito dal “codice delle comunicazioni elettroniche”, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Modifica del titolo del Decreto 37/08
Il titolo del DM 37/08 viene sostituito per riflettere il nuovo contesto legislativo e l’inclusione degli adempimenti relativi all’infrastruttura di comunicazione.

Di seguito il testo completo delle modifiche introdotte dal decreto 17 luglio 2025, n. 130:

Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «delle attivita’ di cui all’articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita’ relative agli impianti di cui all’articolo 1,»;
c) all’articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere» sono soppresse;
d) all’articolo 5-bis:

il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformita’ dell’impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga”»;

al comma 3, la parola: «dichiarazione» e’ sostituita dalla seguente: «attestazione»;

dopo il comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
e) il titolo e’ sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici».