
La corretta installazione e manutenzione degli impianti elettrici nel contesto ospedaliero rappresenta un tema di notevole importanza nel settore. E questo non solo per la necessaria conformità normativa che è richiesta a qualsiasi tipo di impianto elettrico, ma anche (e soprattutto) per il fatto che la realtà ospedaliera necessariamente si confronta quotidianamente con l’accesso dei pazienti – i quali pur essendo terzi rispetto all’organizzazione interna, rappresentano la ragione d’essere della struttura e si sottopongono necessariamente ad interventi e cure che richiedono la presenza di un impianto elettrico installato e mantenuto in conformità alle disposizioni di legge applicabili. E risulta evidente che in caso di malfunzionamento dell’impianto e di conseguente danno a un paziente, il tema della corretta individuazione delle responsabilità diviene di fondamentale importanza, venendo ad includere anche soggetti che ad un primo esame potrebbero apparire estranei alla relazione tra ospedale e paziente. Ad esempio, come accadde in…
Il caso dell’impianto elettrico ospedaliero
Caio si era recato presso l’ospedale Alfa al fine di essere sottoposto ad una terapia da svolgersi mediante apparecchio elettromedicale. Purtroppo, nel corso di esecuzione della stessa, a causa di una improvvisa sovratensione dell’impianto elettrico Caio riceveva una forte scossa elettrica a seguito della quale cadeva dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero-contusa al capo, con conseguente ricovero in ospedale per alcuni giorni. Dalle attività di verifica svolte a seguito di tale incidente, emergeva che era stato omesso di fare installare e di mantenere in modo adeguato l’impianto elettrico del locale adibito a terapia, in particolare con riferimento alla mancanza di un adeguato isolamento tra i conduttori dell’impianto stesso, senza che inoltre fosse stata predisposta la messa a terra delle parti metalliche. Inoltre, risultavano omessi gli opportuni accorgimenti per proteggere l’impianto da sovraccarichi, come pure non risultava predisposta e posizionata in modo visibile la tabella recante le istruzioni da seguire per i soccorsi da prestare a persone eventualmente folgorate. Una volta ritenuta dimostrata sotto il profilo tecnico l’irregolarità dell’impianto in quanto non a norma, se ne deduceva poi il collegamento causale con la verificazione dell’infortunio occorso. Tra i soggetti ritenuti responsabili dell’evento rientrava Tizio nella propria qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (“RSPP”) dell’ospedale. Il quale, comprensibilmente, sollevava una serie di eccezioni a tutela della propria posizione.
Le eccezioni del RSPP Tizio…
Innanzitutto, Tizio osservava che a proprio giudizio non si individuavano specifici inadempimenti ascrivibili al medesimo nella propria qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rilevando al contrario di avere segnalato e comunicato la situazione pericolosa dell’impianto elettrico al datore di lavoro, il quale si era attivato (purtroppo tardivamente) con una serie di iniziative (in primis, l’adozione di un sistema differenziale rispondente alle norme tecniche e di sicurezza applicabili) rivolte a gestire il fattore di rischio, incluso quello connesso alle variazioni di tensione. Inoltre, Tizio sosteneva che i possibili sovraccarichi in conseguenza di eventuali dispersioni non avrebbero potuto avere sensibili conseguenze in ragione della particolare tipologia dell’apparecchio al quale era legato il paziente, in quanto questo al suo interno aveva delle limitazioni che bloccavano l’erogazione quando il valore di tensione tendeva a salire ed, in caso, anche in ipotesi di dispersione, sarebbe intervenuto il differenziale bloccando l’erogazione della corrente (sul punto si sottolineava anche il fatto che la natura delle correnti in gioco non era stata tale da coinvolgere l’efficienza dell’impianto, tanto che il differenziale stesso non era intervenuto).
… ed il fondamento della sua responsabilità
La valutazione della posizione di Tizio in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve prendere le mosse dalla definizione normativa di tale ruolo, rinvenibile nell’art. 2 Dlgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) quale “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Appare evidente che ad un soggetto dotato di tali requisiti e compiti sia richiesto un livello di diligenza adeguato alla carica, che nel caso di specie non è stato ritenuto effettivamente adottato. A Tizio, infatti, viene contestata una responsabilità che risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi collegati alla presenza nei locali di un impianto elettrico non a norma, tale da provocare situazioni repentine di sovratensione con conseguente malfunzionamento degli apparecchi medicali – in particolare un rapido aumento della corrente erogata dagli elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle contrazioni più forti tali da potere generare panico e comportare così una contestuale caduta dell’interessato con le relative lesioni. Non solo, il comportamento del RSPP era stato tale da dimostrare imperizia (un altro elemento costitutivo della “colpa”) nell’affrontare la situazione di pericolo: infatti, Tizio nella propria qualità, avrebbe dovuto diligentemente ravvisare e segnalare il problema al responsabile competente, affinché questi procedesse tempestivamente (nel caso di specie, la direzione dell’ospedale aveva preferito attendere l’erogazione di un importante finanziamento per lo svolgimento dei lavori necessari nell’edificio). In particolare, si è osservato che un caso come quello descritto avrebbe potuto essere sufficiente attuare il collegamento delle apparecchiature potenzialmente pericolose a gruppi di continuità e stabilizzatori di tensione, in modo tale da non consentire variazioni rapide delle tensioni in linea.
In altri termini, Tizio nella propria qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione non poteva limitare la propria attività alla mera segnalazione della presenza di un rischio ‘effettivo, dovendo invece spingersi oltre proponendo concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi della natura di quello poi effettivamente verificatosi.
RSPP, datore di lavoro, impianti elettrici
Occorre a questo punto soffermarsi su di un aspetto ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica, operando invece quale esperto o consulente del datore di lavoro (soggetto quest’ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio, assumendone le relative responsabilità). In altri termini, l’individuazione e nomina del RSPP rappresentano un obbligo normativo ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, ma non comportano alcuna delega di funzioni – ovverosia un “trasferimento” di competenze e ruoli utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. Se il RSPP pertanto è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, tuttavia potrebbe essere considerato responsabile (in termini di concorso) in caso di verifica di un infortunio laddove questo derivi oggettivamente da un pericolo che RSPP avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro – presumendosi infatti che da tale segnalazione sarebbe immediatamente derivata l’adozione delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare il pericolo in oggetto.
Sull’applicabilità delle norme in tema di sicurezza sul lavoro
Ci si potrebbe a questo punto domandare se un incidente occorso ad un paziente dell’ospedale sia effettivamente riconducibile alla normativa antinfortunistica: infatti tale soggetto non riveste il ruolo di lavoratore – vale a dire il fondamentale destinatario del della tutela prevista dalla normativa di settore. Occorre su questo profilo considerare che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro la giurisprudenza considera le norme antinfortunistiche dettate non soltanto per la tutela dei lavoratori, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro medesimo. Di conseguenza, ove in tali luoghi vi siano macchine o impianti non idonei in termini di presìdi antinfortunistici ed a causa di ciò si verifichino lesioni a danno dei terzi, la presenza di tale nesso causale può essere idonea (rectius, necessaria e sufficiente) per una possibile configurabilità dell’illecito penale. Di conseguenza, la disamina del caso proposto viene ad enfatizzare ancora una volta l’importanza della realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici in piena conformità alle disposizioni normative applicabili in materia di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, e questo in particolare modo quando si opera in contesti caratterizzati da caratteristiche peculiari anche in termini di esposizione al rischio, come può essere una struttura ospedaliera.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza della Corte Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n. 11492.