Un artigiano (impresa individuale) operante nel settore degli impianti elettrici civili con l’abilitazione di cui alla lettera “a” del DM 37/08 dal 2013 (quindi formalmente abilitato ad installare, manutenere e riparare impianti elettrici…) ha la necessità di essere anche PES per poter operare fisicamente sulle medesime tipologie di impianti elettrici per cui è abilitato? Nel caso di autocertificazione come PES, l’aspetto “formazione” deve essere obbligatoriamente supportato dalla frequenza dimostrabile a corsi di formazione oppure può ritenersi sufficiente la “formazione” sul campo?
Alessandro Ferrari
La qualificazione PES o PAV prescinde dal possesso o meno delle abilitazioni di cui al DM 37/08. La Norma CEI 11-27, richiamata direttamente dal DLGS 81/08, richiede per i lavoratori autonomi gli stessi percorsi formativi dei lavoratori dipendenti. Se un datore di lavoro (o un artigiano) è certo di avere appreso già tutte le informazioni previste dal documento, può autocertificare la formazione “auto-acquisita”. Vero è che un corso di formazione “ufficiale” può essere risolutivo nel caso in cui sia chiamato a dimostrare la formazione acquisita.