Buongiorno vorrei sapere se il calcolo di autoprotezione contro i fulmini deve essere aggiornato ogni qualvolta vi sia una variazione dell’Ng.
Luca Pluda
L’obbligo della valutazione del rischio da fulmine per i luoghi di lavoro è indicato nell’ art. 84 del D.lgs. 81/08 . La valutazione deve essere eseguita secondo i criteri indicati nella Norma CEI EN 62305-2 Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio. Dalla data di pubblicazione, 1° giugno 2020, della Norma CEI EN IEC 62858 “Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Principi generali”, è stata abrogata la Norma CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini – Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)”. La Norma CEI EN IEC 62858 prescrive che i valori del parametro Ng (densità di fulmini al suolo) inserito nell’algoritmo di calcolo probabilistico della CEI EN 62305-2 per la valutazione del rischio RT sia aggiornato ogni cinque anni, ovvero se il valore utilizzato nel calcolo sia precedente al 1° giugno 2020 e il nuovo Ng risultasse superiore il datore di lavoro o il responsabile della struttura da proteggere deve provvedere all’aggiornamento della valutazione del rischio da fulmine.