Buongiorno, in materia di impianti IRAI chiedo gentilmente informazioni circa gli intervalli temporali e le attività necessarie per la manutenzione dei vari componenti di impianto. Oltre a questo, qualche fornitore di materiale sostiene che i rivelatori di fumo debbano essere sostituiti dopo 12 anni di attività, da installatore dotato di patentino: sapete dirmi qualcosa in merito?
Moreno Todeschini
Quanto da lei richiesto è desumibile dai contenuti della Norma UNI 11224 Edizione 9/2019 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”. Nel Capitolo 4 della Norma sono indicate le fasi e la periodicità della manutenzione. Al Capitolo 9 della Norma è indicata la metodologia della sorveglianza, mentre nel Capitolo 10 è riportata la metodologia del controllo periodico degli impianti IRAI. Nello specifico la procedura per il controllo funzionale prevede che, per gli impianti di sistema convenzionale, i dispositivi debbano essere provati al 100% ad ogni controllo già dalla prima scadenza di manutenzione.
Per il controllo periodico dei sistemi analogici indirizzati il controllo periodico deve essere programmato in funzione dell’anzianità dell’impianto, determinata dalla data di consegna formale dell’impianto e della sua messa in servizio.
Nello specifico le fasi dei controlli periodici sono così determinate:
1 – DALLA CONSEGNA FORMALE AL SESTO ANNO
Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale, esteso a tutte le zone di rivelazione, per almeno il 50% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti, con un minimo di due interventi da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi; l’anno successivo si deve effettuare il controllo sul 50% restante.
2 – DAL SETTIMO AL DODICESIMO ANNO
Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale del 100% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti, con un minimo di due interventi da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi.
3 – OLTRE IL DODICESIMO ANNO
Dal tredicesimo anno, il sistema (sia esso di tipo convenzionale che di tipo analogico indirizzato) deve essere sottoposto alla “Verifica generale” così come riportato nel Capitolo 11 della Norma.
Nel caso di più visite nell’arco dei 12 mesi, la percentuale dei dispositivi e degli azionamenti sottoposti a controllo deve essere ripartita il più uniformemente possibile e devono essere controllati in modo totale tutti quei punti che singolarmente proteggono una zona.
Le prove e i controlli devono essere riportati nel “Registro dei controlli e della manutenzione”.
Utile lo schema di flusso di cui all’ Allegato D (normativo) della Norma 11224 che riporta lo schema riassuntivo del ciclo di manutenzione. Per quanto riguarda la qualifica dei tecnici di manutenzione degli impianti IRAI con il Decreto 1° settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, sono stati definiti i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”+
Ai fini di detto decreto i tecnici di manutenzione degli impianti devono seguire uno specifico corso di formazione tecnico-pratico come da indicazioni e programma indicati nel Decreto. Il Decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022, da tale data gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovevano essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Il decreto è stato prorogato sino al 25 settembre 2023 e con ulteriore Decreto Ministeriale del 31.08.2023 si è attuata una ulteriore proroga al 25 settembre 2024. Pertanto, i soggetti che svolgo attività di manutenzione degli impianti IRAI hanno tempo sino a tale data per regolarizzare la propria qualifica.
I tecnici che alla data del 25 settembre 2022 svolgevano attività di manutenzione da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione possono richiedere direttamente la valutazione dei requisiti tecnico professionali. Per i tecnici qualificati prima del 25 settembre 2022 mediante certificazione volontaria o da commissione dei Vigili del Fuoco a seguito di corso accreditato, la valutazione dei requisiti verrà accertata dalla sola prova orale.