Un’autorimessa condominiale, soggetta al controllo dei VV.F., nata negli anni sessanta era dotata di un impianto elettrico allacciato al contatore condominiale, benchè in parte distribuita in boxes singoli, chiusi. In fase di rifacimento dell’intero impianto, il progettista ritiene di non dover dotare il singolo box di proprio allaccio al singolo contatore, comune all’unità abitativa, ma di poter mantenere l’alimentazione condominiale. Altro professionista ritiene dovuto il singolo allaccio individuale ai sensi della CEI 64-8. Potete fornirmi un Vs. parere al riguardo e/o espressamente indicarmi i relativi riferimenti impositivi in caso di alimentazioni individuali.
Arch. Emilio Castiglioni
Il discrimine per la scelta tra l’alimentazione elettrica del singolo box auto dall’impianto elettrico delle parti comuni o dalla fornitura della singola unità immobiliare non è tecnico ma condominiale ed è contenuto nel regolamento condominiale (contrattuale od assembleare) che regola l’amministrazione e l’uso delle cose comuni con i relativi obblighi e diritti di ciascun condomino sulle parti comuni oltre al riparto delle spese.
Consigliamo preliminarmente di controllare quale era la configurazione originaria dell’alimentazione elettrica prevista dal regolamento di condominio per voi valutare le variabili tecniche.
Inoltre, dovrà essere indagata e rispettata la volontà del committente, ovvero dell’assemblea del condominio, qualora venga scelta una delle due ipotesi che non sia prospettata dal regolamento condominiale
Per l’impianto elettrico del singolo box auto derivato dall’impianto delle parti comuni devono essere adempiuti, come leggiamo, gli obblighi di progettazione obbligatoria indicati dal DM 37/08 declinati secondo le prescrizioni Regola tecnica di prevenzione incendi applicabile (D.M. 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”) e della Norma CEI 64-8/7 Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”. Oltre ai requisiti essenziali di sicurezza indicati dalla legislazione e normativa tecnica gli impianti in questo caso dovranno essere progettati per garantire un valore di prelievo adeguato per ciascun impianto elettrico del singolo box auto e un coefficiente di contemporaneità compatibile con le caratteristiche dell’impianto elettrico condominiale e con la fornitura delle parti comuni. Altro aspetto riguarda la contabilizzazione del consumo del singolo box auto al fine di garantire la corretta suddivisione delle spese tra utenze private e utenze comuni. Sono disponibili sul mercato sistemi di contabilizzazione dei consumi singoli con contatori elettronici e centralizzazione delle letture con software dedicato per le letture e la contabilizzazione.
Un limite della configurazione derivata dall’impianto delle parti comuni condominiali è relativo alla disponibilità di potenza per l’eventuale realizzazione dei sistemi di carica degli autoveicoli elettrici che in caso di numero elevato di singoli box auto necessita di limitare la potenza prelevata all’origine dell’impianto mediante sistemi di controllo del carico qualora non sia possibile rispettare il fattore di contemporaneità pari a 1, cosi come prescritto nella Sezione 722 “Alimentazione dei veicoli elettrici” della Norma CEI 64-8/7. A tal fine, nel caso di installazione di stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici nei singoli box con alimentazione derivata dalle parti comuni, risulta necessario che il software di controllo delle singole stazioni sia compatibile tra di loro e collegato ad un sistema centralizzato di controllo per la ripartizione dei carichi.
Nella configurazione dell’impianto elettrico del singolo box auto alimentato dalla singola fornitura dell’unità immobiliare si dovrà preventivamente verificare in fase di progettazione l’ubicazione delle singole forniture che non dovranno essere ubicate all’interno delle unità immobiliari pena l’evidente impossibilità di realizzare i collegamenti. In questo caso è possibile adire alle facilitazioni previste da ARERA per il rifacimento delle colonne montati e la centralizzazione in locale comune delle singole forniture delle unità immobiliari (vedasi Delibera ARERA 467/2019/R/eel “Avvio di una regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici” e Guida CEI/ARERA 64-61). Si ricorda che nel caso prospettato gli impianti a valle delle singole forniture di energia sono di proprietà privata del singolo condomino, pertanto, ai fini delle opere da realizzare deve essere formalizzata la specifica adesione del singolo all’incarico professionale e l’autorizzazione ad operare a valle della fornitura privata. Al proposito si ricorda il Commento all’art. 520.1 della Norma CEI 64-8/5.
Anche in questo caso devono essere adempiuti gli obblighi di progettazione sopra citati con il rispetto della relativa legislazione e normativa tecnica. Si ricorda che anche nel caso di singola alimentazione deve essere garantito il sezionamento dell’alimentazione elettrica di tutti gli impianti presenti nel compartimento antincendio secondo la Regola tecnica di prevenzione incendi e in rispetto della Norma CEI 64-8 Art. 464 e Art. 537.4.