Ho trovato una voce di spesa nel Consuntivo presentato in Assemblea Condominiale che riferisce di un costo considerevole per le verifiche di cui al DPR 462/01. Si tratta di Condominio con soli appartamenti. Chiedo se e quanto frequentemente devono essere fatte queste verifiche, i riferimenti di Legge che io possa consultare, se esiste un/il protocollo che descrive cosa e come si “verifica”.
Danilo Fassina
Il DPR 462/01 si applica esclusivamente agli impianti (di terra, di protezione contro i fulmini e in luoghi con pericolo di esplosione) degli ambienti di lavoro definiti dal D.Lgs. 81/08.(art. 86):
Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
L’impianto oggetto della verifica deve essere quello dell’ambiente di lavoro, dove il lavoratore svolge la propria attività. Pertanto ci vuole un lavoratore, un datore di lavoro e un luogo che rispondano alle definizioni dell’art. 2 del D.Lgs.81/08. Resta comunque a discrezione dell’amministratore fare eseguire tali verifiche in maniera volontaria come accade per altri diversi contesti. In questo caso, non trattandosi di verifica “cogente”, ma di verifica “eseguita su base volontaria”, è quantomeno opportuno che la spesa venga discussa (e votata) in assemblea.
Le procedure di verifica sono descritte dalla Guida CEI 0-14 “Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (LINK a sito CEI).