Ultime news

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare:

l’art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

l’art. 3, comma 3, che istituisce nell’ambito della regolazione del settore elettrico l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione;

l’art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all’energia elettrica da cogenerazione l’esenzione dall’obbligo di cui al medesimo art. 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;

Vista la delibera dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002);

Vista la direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/Cee;

Vista la direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/Cee del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonche’ modifica alla direttiva 92/42/Cee, ed in particolare:

l’art. 3 che, avvalendosi della facolta’ riconosciuta agli Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della Cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche: Car), stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle condizioni e ai criteri definiti all’art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni;

l’art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricita’ da Car designando il Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa quale soggetto incaricato di rilasciarla;

l’art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla Car l’accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici derivanti dall’applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative in materia di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, nel settore dell’energia elettrica e del gas;

l’art. 6, comma 2, che riconosce l’accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;

l’art. 14, come modificato dall’art. 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare l’art. 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera t) e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia (di seguito: legge n. 99/2009) ed in particolare l’art. 30 comma 11 che:

a) prevede che il regime di sostegno previsto per la Car di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 20/2007 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche’ limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti;

b) indica che il regime di sostegno e’ riconosciuto sulla base del risparmio dell’energia primaria, anche con riguardo all’energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri dell’Unione europea, al fine di perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;

c) prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le modalita’ per il riconoscimento dei benefici economici per la Car di cui al medesimo comma, garantendo la non cumulabilita’ delle forme incentivanti;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/2011), ed in particolare l’art. 29, comma 4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne’ agli incentivi definiti in attuazione dell’art. 30, comma 11, della legge n. 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, purche’, in ciascuno degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio;

Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo n. 20/2007;

Visto il decreto 5 settembre 2011 del Ministro dello sviluppo economico che definisce il nuovo regime degli incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento, in attuazione dell’art. 30 della legge n. 99/2009;

Considerato che il citato decreto 5 settembre 2011 disciplina l’incentivazione, oltre che per i nuovi impianti, anche per i rifacimenti di impianti esistenti, secondo la definizione di “rifacimento” recata dall’art. 2, lettera b;

Considerato che il concetto alla base della definizione di “rifacimento” di cui al suddetto art. 2, lettera b, si basa sull’onere degli interventi impiantistici effettuati rispetto alla situazione quo ante e che tale concetto puo’ essere mutuato anche su unita’ sottoposte ad interventi che comportino l’istallazione di nuovi componenti non presenti nella precedente configurazione o su unita’ costituite da una pluralita’ di componenti, come evidenziato di seguito;

Tenuto conto della necessita’ di integrare la definizione di “rifacimento” vigente per interventi che comportano l’installazione di componenti non presenti nell’unita’ prima dell’intervento e che ne modificano l’assetto impiantistico, realizzando un ciclo combinato laddove era presente un ciclo semplice (costituito da una turbina a vapore o da una turbina a gas con annessa caldaia a recupero);

Tenuto conto della necessita’ di integrare la definizione di “rifacimento” vigente, in quanto non adatta alle unita’ di cogenerazione costituite da una pluralita’ di componenti della stessa tipologia, operanti nell’ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell’unita’ dedicato alla produzione di energia elettrica;

Decreta:

Art. 1 Definizione di “rifacimento”

La definizione di “rifacimento”, contenuta all’art. 2 lettera b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, e’ integrata aggiungendo alla fine i seguenti periodi:

Quando una unita’ di produzione e’ costituita da una turbina a vapore, si considera “rifacimento” l’intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unita’ di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti l’istallazione di una turbina a gas e di una caldaia e recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a monte della turbina a vapore, purche’ la turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla potenza della preesistente turbina a vapore. Parimenti si considera rifacimento l’istallazione di una turbina a vapore e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina a gas, purche’ la turbina a vapore sia tale da intercettare almeno la totalita’ del carico termico espresso dalla turbina a gas e sia dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso in cui siano presenti piu’ componenti delle tipologie turbina a vapore, turbina a gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene riferito alla pluralita’ dei componenti.

Quando una unita’ di produzione cogenerativa e’ costituita da una pluralita’ di componenti della stessa tipologia operanti nell’ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell’unita’ dedicato alla produzione di energia elettrica, si considera “rifacimento” l’intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unita’ di produzione in esercizio da almeno dodici anni, di sostituzione di uno o piu’ componenti delle tipologie turbina a gas o turbina a vapore con componenti nuovi, a condizione che la potenza dei nuovi componenti sia pari o superiore al 45% della potenza dell’unita’ prima dell’intervento.

Roma, 8 agosto 2012

Il Ministro: Passera