Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, limitatamente all’art. 2 concernente le modifiche da apportare alla direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, attuativo dell’art. 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE; Vista la direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto in particolare l’art. 2 della direttiva 2008/112/CE, che apporta modifiche alla direttiva 88/378/CEE nell’allegato II e nell’allegato IV, decorrenti, in parte dal 1o dicembre 2010 ed in parte dal 1o giugno 2015; Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, in corso di recepimento, che abroga la direttiva 88/378/CEE; Visti in particolare gli articoli 53 e 55 della citata direttiva 2009/48/CE che prevedono l’entrata in vigore dei nuovi allegati, interamente sostitutivi di quelli modificati dalla direttiva 2008/112/CE, in parte a far data dal 20 luglio 2011 e in parte a far data dal 20 luglio 2013, superando con cio’ le modifiche previste dalla citata direttiva 2008/112/CE con decorrenza 1 giugno 2015 e rendendo sostanzialmente transitorie quelle previste con decorrenza 1 dicembre 2010; Considerata conseguentemente la necessita’ di recepire le modifiche apportate dalla direttiva 2008/112/CE alla direttiva 88/378/CEE limitatamente a quelle con decorrenza 1 dicembre 2010 e fino all’applicazione delle corrispondenti disposizioni in corso di emanazione ai fini del recepimento della direttiva 2009/48/CE in base alla delega legislativa di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l’art. 13 che regola in generale l’attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia’ recepite, secondo cui alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia’ recepite nell’ordinamento nazionale, e’ data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da’ tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie;
Ritenuto di dover dare attuazione all’art. 2 della direttiva 2008/112/CE con atto amministrativo per le disposizioni aventi decorrenza dal 1 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
1.Il testo degli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e successive modificazioni, e’ modificato come di seguito precisato: a) i termini preparato o preparati ai sensi dell’art. 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini miscela o miscele in tutto il testo; b) nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attivita’ analoghe, non debbono contenere, di per se’, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili: i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita’ o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1.; c) nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma e’ sostituito dal seguente: 3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita’ o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1, in quantita’ che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano.
E’, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.; d) nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti: 4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici. a) Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita’ o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1, ne indicano la pericolosita’ nonche’ le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. E’ anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. E’ altresi’ precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piu’ piccoli.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2010
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 46