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~DSpett.le redazione, con la presente chiedo un vs autorevole parere sulla questione in oggetto.
Il distributore (nel caso specifico Enel) chiede all’intestatario del POD di un parco FV connesso in MT copia del verbale 462/01, al fine di accedere (per quanto di pertinenza) in campo con i suoi operatori, in condizioni di sicurezza.
– L’intestatario del POD non avendo dipendenti, solo ditte esterne autorizzate all’accesso (O&M) ritiene di non essere soggetto all’obbligo di verifica, forte anche della circolare INAIL del 2012 che esclude i siti di produzione energia elettrica dagli obblighi di cui al DPR 462/01.
– Il distributore insiste e “minaccia” di comunicare alle autorità ispettive l’inadempienza.
– Il tecnico Arpa/Organismo abilitato propone una verifica nel solo vano contatore (vano di pertinenza doppia fornito/fornitore) tesa a valutare il coordinamento tra corrente di guasto monofase a terra e Rt.
– L’intestatario del POD chiede di effettuare tale prova con tecnici di parte da lui incaricati.
– Enel ribadisce che tale prova può essere effettuata solo da Organismi di parte terza.
Un vs parere risulta interessante.
Ringrazio anticipatamente e chiedo l’anonimato del quesito, essendo coinvolto direttamente nella questione.
Cordialità.

L’utente ha chiesto di rimanere anonimo

~RIn assenza di lavoratori dipendenti o equiparabili non si applica il DLgs 81/08, figuriamoci il DPR 462/01. Non esiste quindi obbligo di denuncia dell’impianto di terra e non è necessario effettuare la verifica periodica. La richiesta del Distributore di accedere in sicurezza è però legittima. La Norma CEI 0-16 contempla questa eventualità nel capitolo 7.5.5.2 “Verifiche“:

Le verifiche periodiche dell’impianto di terra di utenza sono di esclusiva pertinenza dell’Utente, il quale invia al Distributore copia del verbale delle verifiche di legge eseguite ai sensi del DPR 462/01 (e s.m.i.)(25).

La nota (25) a pagina 48 della “In alcune specifiche situazioni, ove non ricorrano gli obblighi del DPR 462/01, si richiede la documentazione per le verifiche equivalente” non fa riferimento a parti terze, per cui sembra accettabile una relazione equivalente redatta da tecnico di fiducia. La soluzione prospettata di eseguire una verifica “ispettiva” al solo vano contatore non è consigliabile.

Si consiglia di provare a trasmettere, alla luce della nota citata, un fascicolo tecnico contenente le prove relative alla cabina di trasformazione MT/BT secondo quanto previsto dalla Norma CEI 78-17 (o se è il caso, secondo CEI 0-15) e la misura della resistenza di terra o eventualmente gli esiti delle misure delle tensioni di contatto.