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Tre anni dopo la pubblicazione del Dlgs 81/08 e dieci anni dopo la pubblicazione del DPR 462/01, molti datori di lavoro ignorano ancora gli adempimenti che li riguardano in materia di verifiche e controlli degli impianti elettrici.
Il quadro legislativo in materia di prevenzione degli infortuni prevede che nei luoghi di lavoro si proceda periodicamente ad operazioni di verifica degli impianti elettrici per controllare il mantenimento del livello di sicurezza attraverso il rispetto della normativa tecnica in materia. Oltre a queste operazioni di verifica, che possiamo definire di manutenzione, gli impianti elettrici installati negli ambienti di lavoro devono essere sottoposti dapprima ad una omologazione e, successivamente, a delle verifiche periodiche da parte di soggetti autorizzati. In determinati casi gli impianti elettrici devono anche essere sottoposti a delle verifiche straordinarie. Questo regime particolare di omologazione e di controlli, periodici e straordinari, si applica agli impianti di terra e – in una ben determinata casistica – agli impianti di protezione contro i fulmini ed alle installazione elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I titolari di attività con presenza di dipendenti alle quali si applica la normativa di prevenzione infortuni, quali il D.Lgs. 81/08 ed i provvedimenti legislativi collegati, definiti nel seguito come Datori di lavoro, sono gli attori chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di entrambi i tipi di verifica dei propri impianti elettrici.
Il DPR 462/01 ha modificato il sistema di verifiche degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, introducendo alcune novità rispetto alla normativa precedente.
Sono stati aboliti i modelli di omologazione ministeriali A, B e C, sostituiti dalla Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.
Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche si intendono omologati con la consegna della Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice di impianti elettrici.
Entro trenta giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il Datore di Lavoro invia copia della Dichiarazione di Conformità all’ISPESL ed alla ASL o ARPA territorialmente competenti o allo sportello unico del comune dove è stato attivato, (art. 2 DPR 462/01).
Il Datore di Lavoro è responsabile dell’esecuzione delle verifiche periodiche. Rispetto a prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01, il Datore di lavoro non può più limitarsi a richiedere la verifica periodica a un soggetto abilitato entro i termini di legge, ma deve adoperarsi affinché la verifica venga effettuata entro detti termini (art. 4 DPR 462/01).
La mancata ottemperanza di quest’obbligo rende il Datore di lavoro passibile delle sanzioni disciplinate dal D.Lgs 758/94, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di infortunio (responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili).
Il Datore di lavoro può avvalersi per l’esecuzione delle verifiche periodiche di legge degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro i fulmini e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione, anche di Organismi privati abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (art. 4 DPR 462/01).

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LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Il Datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mantenere in buono stato di conservazione i propri impianti elettrici attraverso una regolare manutenzione degli stessi, facendo eseguire da personale di sua fiducia le verifiche prescritte dalle Norme CEI e tenendo la documentazione relativa a disposizione degli organi di vigilanza. Utilizzo di personale qualificato per l’effettuazione di interventi sugli impianti elettrici A norma del Decreto 22/01/08 n. 37 , Il Datore di lavoro deve avvalersi – per la realizzazione, la trasformazione l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di impianti elettrici – di imprese installatrici abilitate.
L’impresa installatrice di impianti elettrici rilascia al termine dei lavori una Dichiarazione di conformità, attestante la rispondenza dell’intervento eseguito alla normativa vigente. Con la Dichiarazione di Conformità, obbligatoria ai sensi del Decreto 22/01/08 n.37, l’impresa installatrice dichiara di aver verificato l’impianto, avendo effettuato tutti i controlli (esame a vista, misure e prove strumentali) previsti dalla normativa in materia.

ASPETTI SALIENTI DELLA NUOVA NORMATIVA
Impianto di terra ed impianto di protezione contro i fulmini: messa in esercizio ed omologazione Il Datore di Lavoro attua l’omologazione di un nuovo impianto di terra e di un nuovo impianto di protezione contro i fulmini inviando, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, una comunicazione all’ISPESL, all’ARPA (ASL/USL a seconda delle disposizioni regionali) competenti per territorio, con allegata la Dichiarazione di Conformità.
La Comunicazione va fatta utilizzando gli appositi modelli reperibili presso le sedi degli enti interessati. Nei Comuni singoli o associati, dove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, la comunicazione sopra descritta deve essere trasmessa al succitato sportello unico.
Impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione: messa in esercizio ed omologazione Il Datore di Lavoro non può mettere in esercizio un impianto elettrico installato in luoghi con pericolo di esplosione prima della verifica a carico dell’impresa installatrice di impianti elettrici.
Il Datore di lavoro trasmette alla ASL ovvero all’ARPA competente – entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto – la Dichiarazione di Conformità.
L’omologazione viene effettuata dalla ASL o dall’ARPA competenti che eseguono la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente dell’impianto denunciato.
Tutte le verifiche previste dal DPR 462/01 hanno carattere oneroso e le spese sono a carico del Datore di lavoro.
Il DPR 462/01 prevede la possibilità di verifiche straordinarie nei seguenti casi:
– a seguito di verbale negativo di verifica periodica redatto dal soggetto incaricato (ASL o ARPA ovvero Organismo abilitato);
– a seguito di modifiche sostanziali dell’impianto;
– su richiesta del Datore di lavoro.

Per i nuovi impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, una volta ricevuta la comunicazione con allegata la dichiarazione di conformità a firma dell’installatore, l’ISPESL effettua delle verifiche a campione, e trasmette le relative risultanze alla ASL ovvero all’ARPA competente per territorio. I criteri in base ai quali individuare gli impianti da sottoporre a verifica vengono stabiliti dall’ISPESL di concerto con la Regione competente.

VERIFICHE PERIODICHE
Il DPR 462/01 ha fissato la seguente periodicità della verifica con riferimento alle classificazioni fornite dalle norme CEI:
– due anni per gli impianti installati nei cantieri edili, nei locali ad uso medico, nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
– cinque anni in tutti gli altri casi.
Per gli impianti già denunciati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 (modelli A – B – C) la verifica deve essere eseguita dopo due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima verifica.

CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI IMPIANTI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE E VERIFICA PERIODICA
Impianti elettrici nei cantieri edili
Per definire quali sono gli impianti elettrici nei cantieri edili si fa riferimento alle definizioni di cantiere contenute nel D.Lgs. 81/08 e nella norma CEI 64-8/7, art. 704.1.
Trattasi quindi di quegli impianti elettrici temporanei installati in cantieri destinati a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee – in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali – e di quelle attività ad esse assimilabili o collegate.
Impianti elettrici nei locali ad uso medico
Si definiscono locali ad uso medico quei locali dove si utilizzano apparecchiature elettromedicali con parti applicate alla persona (Norma CEI 64-8/7 Sez. 710).
Ne sono un esempio i locali destinati a scopi terapeutici, diagnostici, chirurgici, di sorveglianza e di riabilitazione del paziente. Sono equiparati ad essi i locali dove si utilizzano apparecchiature per uso estetico con parti applicate alla persona e gli ambulatori veterinari.
Impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio
La definizione del luogo a maggior rischio in caso di incendio è fornita dalla Norma CEI 64-8/7, sezione 751. Sono luoghi a maggior rischio in caso di incendio quei locali che – in relazione ad una serie di fattori quali ad esempio la densità di affollamento, il carico di incendio, la capacità di evacuazione delle persone, la resistenza al fuoco delle strutture, ecc. – presentano rischi maggiori rispetto ai locali ordinari.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Non tutti gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati in seguito all’applicazione delle Norme CEI sono sottoposti – come già avveniva per il DPR 547/55 – alle verifiche di legge del DPR 462/01. La necessità o meno di proteggere un edificio, od una struttura, realizzando un impianto di protezione contro i fulmini, si accerta sulla scorta delle considerazioni e dei calcoli riportati nelle Norme CEI EN 62305-1/4 e dipende sostanzialmente dalle dimensioni dell’edificio, dalla sua ubicazione, dalla presenza o meno di altre strutture nelle vicinanze e dalla tipologia di attività svolte al suo interno. Dipende, in sintesi, dalla valutazione del rischio e dal rischio accettabile per quell’edificio o per quella struttura. Nel caso in cui la struttura che contiene un’attività lavorativa con presenza di lavoratore subordinato non sia auto protetta ma richieda l’installazione di un impianto di protezione LPS, lo stesso dovrà essere sottoposto a:
– comunicazione di messa in esercizio ad ISPESL e ASL/ARPA ovvero allo sportello unico del Comune;
– verifica periodica/straordinaria da parte di ASL/ARPA ovvero da Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Con l’avvento della Direttiva 99/92/CE, recepita dal DLgs 233/03 il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio esplosione per presenza di gas o polveri utilizzando le Norme tecniche vigenti (Norme CEI 31-30 e CEI 31-52), secondo le quali vengono definite delle zone con differente grado di pericolosità (zone 0, 1, 2 per i gas, zone 20, 21, 22 per le polveri).
Dalla lettura combinata del DPR 462/01 e del D.Lgs. 233/03, il Datore di lavoro deve procedere a far omologare l’impianto elettrico all’ASL/ARPA competente per territorio e, successivamente, a far effettuare le verifiche periodiche solo nei casi in cui dalla sua valutazione del rischio risultino presenti zone 0 e 1 ovvero 20 e 21 con apparecchiature elettriche installate al loro interno.
Tale procedura è confermata dal D.Lgs. 81/08 agli articoli 85 e 296. In questi casi la verifica da parte del soggetto terzo individuato dal Datore di lavoro deve essere estesa anche alle zone 2 e 22 eventualmente presenti. Nel caso in cui dalla valutazione del rischio risultino presenti solo zone 2 e 22, il Datore di lavoro è dispensato dall’omologazione e dalle verifiche periodiche di legge, ma è comunque tenuto alle verifiche periodiche di manutenzione, di cui deve tenere documentazione a disposizione degli Organi di vigilanza.

ORGANISMI ABILITATI
Gli Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico a svolgere l’attività di verifica degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro i fulmini, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione devono avere una serie di requisiti di serietà ed indipendenza oltre che una precisa qualificazione tecnica.

Indipendenza di giudizio
Gli Organismi abilitati non devono avvalersi di progettisti, installatori, manutentori e consulenti di impianti elettrici.

Copertura assicurativa
Gli Organismi abilitati hanno stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di ispezione.

Qualità e formazione del personale
Gli Organismi sono tenuti ad operare secondo le procedure di qualità della norma ISO/IEC 17020. Ciascun Organismo opera conformemente al proprio Manuale della Qualità mediante la rigorosa applicazione di procedure che garantiscano l’uniformità delle azioni, la coerenza con le impostazioni dell’Azienda ed il mantenimento degli standard di qualità.
L’Organismo abilitato è tenuto a curare la formazione del proprio personale attraverso procedure mirate a garantirne l’addestramento e la periodica partecipazione a corsi formativi di aggiornamento.

Strumentazione
La strumentazione impiegata per l’effettuazione delle verifiche deve essere di proprietà dell’Organismo o dei propri tecnici verificatori; deve essere inoltre certificata, identificata da apposita matricola e periodicamente soggetta a taratura da laboratorio abilitato.

Verificatori
I tecnici verificatori dell’Organismo sono incaricati di pubblico servizio e devono possedere adeguate conoscenze tecniche ed esperienza in materia. Il loro curriculum deve essere stato notificato al Ministero dello Sviluppo Economico e devono essere identificabili attraverso un apposito tesserino di riconoscimento.