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domandaRiferendomi all’art. 411.3.3 della norma CEI 64-8 , si richiede una protezione differenziale con Idn < 30 mA in qualunque luogo, per le prese a spina fino a 32 A che possono essere utilizzate da persone ordinarie e sono destinate ad un uso generale. Secondo vostro parere il personale specializzato IT che opera sui Rack rientra fra nella definizione di persona ordinaria e si applica obbligo di protezione differenziale Idn da 30 mA? Con il termine “ad un uso generale” è, secondo Voi, discriminante dal fatto che queste prese vanno ad alimentare degli apparati IT e quindi riconducibile ad uso specifico?
Grazie, Massimo Palermo

rispostaL’articolo 411.3.3 titola “Ulteriori prescrizioni per le prese e per l’alimentazione degli apparecchi mobili per uso esterno” che nulla ha a che fare con le prese a spina per l’alimentazione di apparecchiature Rack IT che sono, usualmente, apparecchi fissi per uso interno. Alla condizione installativa da lei descritta si applicano le prescrizioni generale indicate nell’art. 411.3.2 “Interruzione automatica dell’alimentazione in cavo di guasto” e se in un Sistema TT, come supponiamo, la protezione contro i contatti indiretti deve essere dimensionata secondo la regola generale: RA • I∆n ≤ UL.dove:
RA = è la somma in ohm della resistenza del conduttore di protezione delle masse e della resistenza a terra
I∆n = la corrente nominale differenziale in ampere
UL = la tensione di contatto limite convenzionale solitamente uguale a 50 Volt in c.a.

Si veda anche Articolo 411.5 Sistema TT. Salvo classificazioni particolari o più precise dei luoghi di installazione, ad esempio secondo la Sezione 706 “Luoghi conduttori ristretti”, o altra valutazione del rischio da parte del progettista non ravvediamo l’obbligo, nel caso di specie, di installazione di protezioni differenziali con I∆n =30 mA.

Reputiamo che il personale specializzato nell’installazione di apparecchiature IT abbia svolto corsi di formazione specifica nel rischio elettrico e che possa essere classificato, ai sensi della Tabella 51 A.1 dell’ Allegato 51 A Informativo di cui alla Norma CEI 64-8/5 come “Competenza delle persone (BA)” nel Codice BA4 “Persone avvertite” se non BA5 “Persone esperte”.