Gentile redazione di NT24.it, vorrei porre il seguente quesito tecnico: ai sensi della norma CEI 0-21, l’installazione di un sistema BESS utilizzato per peak-shaving rende l’utente attivo ai fini della connessione alla rete. Nel caso in cui la potenza del BESS sia superiore ai 20 kW, quali sono gli adempimenti per l’agenzia delle Dogane e Monopoli? L’impianto si configura come officina elettrica? Inoltre, vorrei anche chiedere se sia necessario installare un contatore dedicato per rilevare l’energia scambiata dal BESS.
Grazie, Gianluca Marano
Nel caso di BESS (impianti di accumulo elettrochimico), la questione relativa all’obbligo di denuncia è stata chiarita con la nota dell’Agenzia delle Entrate – Protocollo n. 38562/RU del 31 gennaio 2020. L’Agenzia evidenzia che, ancorché i sistemi di accumulo rientrino nel perimetro dell’Officina elettrica, ai fini fiscali rileva solamente la potenza degli apparati di produzione. Pertanto – continua la nota – l’eventuale presenza di un sistema di accumulo in un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non impatta in alcuna maniera sul calcolo della potenza ai sensi dell’art.52, comma 2, lettera a) del T.U.Accise.
L’Agenzia riprende gli schemi di misura che riepilogano le possibilità di inserzione di un sistema di accumulo all’interno di un impianto di produzione di energia elettrica (tratti dalla Norma CEI 0-21). Gli schemi di misura evidenziano che in ogni configurazione descritta, è fatta salva la correttezza della corresponsione del tributo, qualora dovuto, sull’energia elettrica eventualmente assorbita dalla rete per l’alimentazione del sistema di accumulo, a cura dei soggetti obbligati fornitori della stessa.
Alla luce di quanto indicato nella Circolare n. 17/2024, l’esclusione si applica esclusivamente ai sistemi di accumulo di ridottissima capacità asserviti agli impianti di produzione azionati da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza disponibile non superiore a 20 kW, in quanto i sistemi elettrochimici di accumulo dell’energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale rientrano tra le opere di pubblica utilità per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e costituiscono officina elettrica ai sensi dell’art.54, comma 1 del TUA, fatto salvo il pagamento del diritto annuale di licenza.
Per maggiori dettagli si rimanda all’ufficio ADM territorialmente competente. Per quanto attiene, invece, la misura, la Delibera 361/2023/R/eel ha semplificato l’iter di connessione deli impianti di produzione e reso non necessaria l’installazione di un misuratore di produzione (M2) in caso di impianti fino a 20 kW che:
• non sottoposti al regime delle accise;
• accedono al Mercato elettrico come unica Unità di Produzione;
• non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
• non condividono il punto di connessione con altre Unità di Produzione.