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domandaPer un impianto elettrico di un hotel con potenza impegnata di kW 37 realizzato ante 2008, può essere rilasciata la DIRI:
1) in assenza di progetto se era obbligatorio al momento della realizzazione dell’impianto?
2) in assenza di progetto se non era obbligatorio al momento della sua realizzazione ma con incremento della potenza contrattuale effettuata successivamente al 2008?
3) come in 1) e con impianto non conforme e quindi da adeguare in varie parti ?
Grazie per il vostro supporto.
G. Assennato

rispostaSi può essere rilasciata la Dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 comma 6 DM 37/08 a firma di professionista iscritto all’albo professionale da almeno cinque anni (vedasi estratto del DM 37/08 di seguito riportato)

Art. 7 comma 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Nello specifico dei suoi quesiti:

-Per i quesiti 1 e 2 può essere rilasciata la Dichiarazione di rispondenza in quanto per attività del tipo indicato era applicabile l’art. 4 comma 1 lettere b) e c) DPR 447/1991, essendo impianti con obbligo di progetto anche prima della richiesta dell’aumento di potenza.

-Per il caso prospettato nel quesito 3 si consiglia di suddividere l’impianto in parti omogenee e funzionali e verificarne la conformità. Se l’esito della verifica fosse negativo procedere alla redazione di un progetto di adeguamento con le procedure di cui al DM 37/08, per contro sé l’esito della verifica fosse positivo procedere, per la parti d’impianto conformi all’emissione della Dichiarazione di rispondenza ai sensi Art. 7 comma 6 DM 37/08.

Si rinvia per approfondimento alle “Linee Guida per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti elettrici ed elettronici” edita dall’Ordine dei Periti Industriali delle Provincie di Milano e Lodi, al seguente link:
https://peritiindustriali.mi.it/download/linee-guida-la-redazione-della-dichiarazione-rispondenza-gli-impianti-elettrici-ed-elettronici/

Articolo 4 – Progettazione degli impianti DPR 447/91 6 dicembre 1991, n. 447
1. Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’articolo 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio d’incendio