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L’obbligo di valutare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica (compresa la fulminazione diretta e indiretta delle strutture) e provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, rientra fra i compiti assegnati al datore di lavoro dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 80 e 84).

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
(alinea così sostituito dall’art. 49 del d.lgs. n. 106 del 2009)
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

 

Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

 

In un cantiere si deve valutare il rischio da fulmine per tettoie, ponteggi, gru, strutture metalliche, baracche adibite ad uffici, spogliatoi, mensa, depositi, situati all’interno o all’aperto dell’area di cantiere.

La valutazione è effettuata in accordo con le Norme CEI EN della serie 62305 (classificazione CEI 81-10):
– EN 62305-1 “Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali”;
– EN 62305-2 “Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio”;
– EN 62305-3 “Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”;
– EN 62305-4 “Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”.

Indicazioni per verificare la rispondenza alle Norme CEI EN 62305 delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura sono fornite dalla Guida CEI 81-29 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”.

La Guida CEI 64-17 contiene un esempio di valutazione delle strutture di cantiere e i grafici per identificare le strutture che devono essere protette contro i fulmini.
Indicazioni supplementari per i sistemi di protezione contro i fulmini sono contenute anche nella Guida CEI 64-12. La necessità di proteggere le strutture di cantiere deve essere eseguita tramite la valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche. Se dal calcolo risulta che il rischio è inferiore a quello tollerato dalla struttura, allora la struttura e definita autoprotetta.

Diversamente, se il rischio di fulminazione è superiore al valore di rischio tollerato (Norma CEI EN 62305-2) è necessario adozione di specifiche misure di protezione compresi alcuni interventi supplementari sull’impianto di terra di cantiere al fine di consentirne l’utilizzo anche per la protezione contro i fulmini. Secondo quanto indicato dalla Norma CEI EN 62305-2 la valutazione deve essere eseguita da persona competente, mentre il progetto per l’installazione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche negli edifici con volume superiore a 200 m3 deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste (Decreto 37/08).

Se la durata del cantiere si protrae oltre i termini previsti dal DPR 462, si applicano i dettami previsti in materia di verifiche, oltre alle prescrizioni del DLgs81/08:

Art. 86. Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3. Verifiche a campione

1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 5. Progettazione degli impianti
..omissis..
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
..omissis..
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
I dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sono soggetti all’obbligo di denuncia ai sensi del DPR 462/01.
Come indicato nel Capitolo 5, l’obbligo è assolto con l’invio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Fulmini e Valutazione del rischio contro i fulmini

I fulmini sono caratterizzati da una serie di scariche elettriche di origine atmosferica (lampi) che si producono durante i temporali fra una nuvola e la superficie terrestre, fra due nuvole o all’interno di una nuvola (saette) accompagnati da manifestazioni (tuoni). Generalmente solo una piccola parte delle scariche elettriche raggiungono la superficie terrestre. l’intervallo di tempo tra una scarica e l’altra può oscillare fra i 5 e i 500 ms, con un’intensità che varia fra i 10 e i 200 kA e campo elettrico di circa 105 V/m. Il canale di fulmine avanza a tratti fra i 20 e i 50 m, con pause di circa 20 ÷ 50 μs e può essere discendente (la scarica inizia dalla parte inferiore della nuvola verso il suolo) o ascendente o controscarica (la scarica sale dalla superficie terrestre verso le nuvole).

La protezione delle strutture (e del contenuto), degli impianti (elettrici ed elettronici) e delle persone contro i fulmini è trattata dalle norme della serie CEI EN 62305. La parte 1 Norma CEI EN 62305 definisce quali sono i principi generali alla base della protezione contro il fulmine.
La valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra è trattata dalla Norma CEI EN 62305-2. Le misure di protezione da attuare per ridurre materiale alle strutture e il pericolo per le persone é oggetto della Norma CEI EN 62305-3. La Parte 3 definisce il sistema usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura, costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno (LPS). Le misure di protezione per ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici, infine, é analizzato nella Norma CEI EN 62305-4 attraverso la definizione del SPM – sistema di protezione degli impianti interni contro gli effetti dell’impulso elettromagnetico del fulmine (LEMP).

Le sorgenti di danno prese in considerazione dalla Norma CEI 62305-1 in funzione della localizzazione del punto di impatto rispetto alla struttura sono definite:
S1: fulmine sulla struttura;
S2: fulmine vicino alla struttura;
S3: fulmine sulle linee entranti nella struttura;
S4: fulmine in prossimità delle linee entranti nella struttura.

Il fulmine può causare tre principali tipi di danno:
D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
D2: danno materiale;
D3: guasti agli impianti dovuti all’impulso elettromagnetico del fulmine.

Le perdite che possono verificarsi a causa di danneggiamenti alla struttura sono classificati come:
L1: perdita di vite umane;
L2: perdita di servizio pubblico;
L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile;
L4: perdita economica.

Ad esempio, un fulmine che cade sulla struttura (S1) può provocare:
Danno di tipo D1 con perdite L1 e L4 (nel caso di ricovero di animali);
Danno di tipo D2 con perdite L1, L2, L3 e L4;
Danno di tipo D3 con perdite L1 (strutture con pericolo di esplosione, ospedali), L2 e L4.

Per valutare la necessità di proteggere la struttura contro il fulmine deve essere effettuata con la valutazione del rischio (Norma CEI EN 62305-2), considerando i seguenti rischi:
R1: perdita di vite umane o di danni permanenti;
R2: perdita di servizio pubblico;
R3: perdita di patrimonio culturale insostituibile;

La protezione delle strutture contro il fulmine è necessaria se il rischio R (R1, R2, R3) è superiore al rischio tollerabile RT ovvero è necessario adottate misure di protezione al fine di ridurre il rischio R al valore di rischio tollerabile RT, se possono verificarsi uno o più tipi di perdita (il rischio R deve essere inferiore a RT per ciascun tipo di perdita L1, L2 e L3).

Oltre alla protezione della struttura contro il fulmine, la Norma CEI EN 62305-1 consiglia di valutare i benefici economici derivanti dall’adozione di misure di protezione per ridurre le perdite economiche L4 attraverso la definizione del rischio di perdita economica R4. Le misure di protezione per ridurre i danni ed esseri viventi dovuti ad elettrocuzione comprendono: isolamento delle masse, collegamento equipotenziale, restrizioni fisiche e cartelli ammonitori.

Per ridurre i danni materiali occorre realizzare un sistema di protezione contro il fulmine (LPS) che comprenda: captatori, calate, dispersori, collegamento equipotenziale e distanze di sicurezza. Per ridurre i guasti negli impianti elettrici ed elettronici contro gli effetti dell’impulso elettromagnetico del fulmine occorre realizzare un sistema di protezione che comprenda: messa a terra e collegamento equipotenziale, schermature, modifica del percorso delle linee, interfacce di separazione, sistema coordinato di limitatori di sovratensioni (SPD).

Fra le componenti di rischio, la Guida CEI 64-17 indica di valutare la necessità di proteggere la struttura contro il fulmine delle strutture esistenti in un cantiere edile per il rischio R1 come somma delle componenti di rischio (Norma CEI EN 62305-2):
RA: componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto e di passo all’interno della struttura e all’esterno in zone fino a 3 m attorno alle calate. Possono verificarsi perdite di tipo L1;
RB: componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all’interno della struttura che innescano l’incendio e l’esplosione e che possono anche essere pericolose per l’ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita (L1, L2, L3 ed L4);
RU: componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto all’interno della struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1;
RV: componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti metalliche, generalmente nel punto d’ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso la linea entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita (L1, L2, L3 ed L4).
Per le strutture metalliche all’aperto come gru e ponteggi, dove si presume che il rischio di incendio sia nullo, R1 è la uguale a RA.

In relazione al numero di persone all’esterno della struttura o qualora lo stazionamento in prossimità delle calate è molto bassa, la Guida CEI 64-17 suggerisce di ridurre le componenti di rischio e considerare nullo il rischi per gru e ponteggi. I fattori che influenzano le componenti di rischio in una struttura sono riportati nella Tabella 3 della Norma CEI EN 62305-2. Il rischio tollerabile RT per la valutazione del rischio R1 perdita di vite umane (L1) è pari a 10-5 l’anno, ovvero la struttura è autoprotetta con RT < 10-5.

Per verificare se le strutture del cantiere presentano un rischio inferiore a quello consentito si possono utilizzare i grafici e le indicazioni della Guida CEI 64-17. In linea di massima non è necessario installare un impianto di protezione contro la fulminazione diretta delle strutture di cantiere o provvedere all’equipotenzializzazione dei corpi metallici e delle linee. Diversamente occorrerà applicare quanto indicato nelle Norme CEI 62305 (Parti 1, 2 e 3). In particolare la Guida CEI 64-12 (Allegato E) indica alcuni interventi supplementari per consentirne l’utilizzo dei dispersori dell’impianto di terra di cantiere anche per la protezione contro i fulmini, tenendo conto che le strutture metalliche di gru e ponteggi possono essere utilizzate come captatori e calate naturali.