Ultime news

impianti elettriciCollaboro con un’organismo abilitato per il DPR 462/01, avrei una serie di domande da fare (penso utile a tutti i vostri lettori, oltre che a me):
1) Si possono fare le verifiche periodiche/straordinarie anche senza numero di matricola impianti?
2) Quando bisogna fare la prima verifica ? Mi dicono che la prima si fà dopo due anni, da lì sapranno se sono quinquennali o biennali?
3) Le imprese familiari devono far fare le verifiche periodiche nella propria attività?
4) Tutti dicono che bisogna avere almeno un dipendente.

Ignazio Russo

1) Sì, per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro i fulmini. In tal caso l’immatricolazione (ora via CIVA) è un adempimento distinto dall’obbligo di verifica periodica. Compito del verificatore sarà quello di ricordare l’esigenza di immatricolazione dell’impianto.
No, in caso di impianti installati in atmosfere esplosive. In questo caso la prima verifica spetta alla struttura pubblica di controllo.

DPR 462/01 – Capo III – Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5. Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

2) La classificazione dei locali è necessaria prima ancorda della realizzazione degli impianti, quindi “si sa subito”. La prima verifica deve avvenire entro cinque anni negli ambienti ordinari ed entro due negli altri casi:

Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

3) Nel codice civile viene definita l’impresa familiare secondo quanto riportato nell’art. 230-bis del Codice Civile:

Attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.

La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). A questi contesti si applica il solo articolo 21 del DLgs 81/08, che prevede:

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

In questo particolare caso occorre verificare se i collaboratori sono “classificati” come lavoratori ex art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, o equiparati ai dipendenti. I collaboratori di un’impresa non familiare costituitasi fuori dell’alveo dell’art. 230-bis, c.c., e art. 5, comma 4, TUIR (quindi, senza atto scritto dinanzi al notaio), non possono infatti godere dell’applicazione della disciplina dell’art. 21. Di fatto nella quasi totalità dei casi si applica il DLgs 81/08 e di conseguenza il DPR 462/01.

4) Le “regole” per operare nel settore delle verifiche ispettive sono definite dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni“. L’organigramma aziendale viene quindi valutato caso per caso in fase di accreditamento.