Buongiorno, l’installazione all’aperto delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici è vincolata al rispetto di determinate distanze di sicurezza nei confronti di edifici privati, scuole, fonti di pericolo, ecc.?
Mirco I.
Non ci risulta nessun vincolo di distanza tra stazioni di ricarica prescritto dalla normativa tecnica CEI o CEI EN applicabile al contesto. Il posizionamento delle stazioni di ricarica nei pressi della carreggiata della via pubblica dovrà rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e quelle dell’eventuale Regolamento tecnico, o Convenzione, emesso dal singolo Comune per disciplinare il servizio di ricarica pubblica fornito dai diversi operatori del settore. In detti documenti potranno essere imposte specifiche distanze tra le singole stazioni di ricarica e tra queste e altri insediamenti nei pressi dei sedimi stradali. Nel caso di installazione nelle pertinenze di un distributore pubblico di carburante, sarà il proprietario delle stesso a determinare le distanze di rispetto dagli eventuali centri di pericolo presenti.
Unica distanza prescritta tra stazioni di ricarica è quella indicata dal “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE”, emesso il 13.07.2023 e in vigore dal settembre 2023, che indica per le stazioni di ricarica rapida da almeno 150 kW da installarsi dopo il 2025 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) una distanza di non più di 60 km l’una dall’altra.