Sostituzione di un inverter con la contestuale installazione di un sistema di accumulo come si configura come tipologia di intervento (manutenzione straordinaria) ? Cosa va indicato sulla dichiarazione di conformità? Serve il progetto?
anonimo
Dipende dal contesto. Se stiamo parlando di un impianto ricompreso nel campo di applicazione del decreto 37/08 (ovvero fino a 20 kW) si raccomanda l’aggiornamento del progetto (progettino o progettone) e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità e aggiornamento del libretto di uso e di manutenzione dell’impianto (decreto 37/08 art.8 comma 2).
Se stiamo parlando di un impianto incentivato occorre inoltre fare riferimento alle procedure previste dal GSE, in particolare:
Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio del Sistema di accumulo il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare al GSE la comunicazione di avvenuta installazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base dei modelli disponibili all’interno delle Regole Tecniche pubblicate dal GSE.
Il Sistema di accumulo può essere installato sull’impianto di produzione secondo tre diverse configurazioni, individuate dalle norme CEI che si differenziano in base alla modalità di carica e al posizionamento elettrico dello stesso:
Configurazione 1: Monodirezionale lato produzione;
Configurazione 2: Bidirezionale lato produzione;
Configurazione 3: Bidirezionale post-produzione.
Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preliminare circa la conformità del progetto nel caso voglia realizzare soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative. Nel caso di un intervento a configurazione complessa o mista o per interventi da realizzarsi su impianti solari termodinamici è invece obbligato a presentare richiesta di valutazione preliminare.
Nelle Regole Tecniche per l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei Sistemi di accumulo di energia elettrica sono indicate le modalità di comunicazione al GSE relative alla loro installazione, ai modelli da adottare e alla documentazione tecnica da allegare.
Può approfondire QUI. Per quanto riguarda il progetto da parte di professionista il riferimento è il decreto 22 gennaio 2008, n. 37:
Articolo 2 lettera e)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale.Articolo 5 comma 2 lettere:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Pertanto, se l’impianto fotovoltaico è installato in un edificio con impianti di cui alla lettera a) comma 2 Art. 5 del decreto 37/08 se la potenza installata dell’impianto fotovoltaico è superiore a 6 kW è necessario il progetta da parte di professionista abilitato. Se l’impianto elettrico utilizzatore, installato al servizio di un edificio, al quale è connesso l’impianto fotovoltaico è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato (vedasi art. 5 comma 2 lettera c-d) anche l’impianto fotovoltaico deve essere progettato da professionista abilitato.