Attività composta da due capannoni soggetta al CPI. Su un capannone il CPI è scaduto e dal 2006 è installato un impianto fotovoltaico. Sul secondo capannone il cliente non vuole chiedere al comando dei vigili del fuoco l’avvio della pratica per il rilascio del CPI e decide di installare un secondo impianto fotovoltaico. Che cosa rischia il tecnico che si occupa della domanda di connessione e della pratica con l’agenzia delle dogane? Può rilasciare il progetto dell’impianto fotovoltaico al cliente?
Giacomo Michienzi
Le responsabilità civili e penali a carico del progettista dell’impianto fotovoltaico sono determinabili nell’ambito del perimetro dell’incarico professionale conferitogli in rapporto alla legislazione applicabile al caso considerato. Sono da rispettare da parte del professionista tutte le regole di buona tecnica applicabili e le norme deontologiche. Le eventuali violazioni si riferiscono e si limitano a quanto progettato e dichiarato dal professionista. Per i procedimenti autorizzativi riferiti alle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco il responsabile civile e penale per le violazioni in materia (dal falso alle dichiarazioni mendaci) è sempre, e in ogni caso, il responsabile dell’attività ai sensi D.P.R. n. 151/2011, anche nel ruolo di datore di lavoro come da D.Lgs. 81/08.
Nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi possono essere interessati, oltre al titolare dell’attività, i professionisti che a vario titolo redigono progetti o rilasciano asseverazioni, dichiarazioni o certificazioni non rispondenti e che possono costituire reati in procedimenti amministrativi o vari reati di natura penale (ad esempio false attestazioni, dichiarazioni mendaci, etc.).