Il caso in questione:
Premetto che i due contatori hanno la fornitura attiva dal 1985. Il problema: ho un contatore a uso domestico da 3kW monofase allocato in casa; e invece l’altro è trifase da 6kW intestato come “Altri Usi”, però è allocato nel capannone dove viene sua volta allocato l’autoveicolo al riparo delle intemperie a pochi metri dalla casa e all’interno del terreno dell’abitazione.
Specifico a livello catastale:
Tale capannone a livello catastale risulta all’interno dell’abitazione e ne fà parte legalmente.
Il problema si pone dal primo giorno di questo mese (01/maggio/2023), dato che secondo ARERA tale contatore sebbene è sprovvisto di partiva iva ma è intestato con il codice fiscale è passato (modo di dire: “magicamente”) come Microimpresa [https://www.arera.it/it/consumatori/finetutelapi.htm].
Premetto che a quanto ho capito dopo aver chiamato e chiesto a agenti , venditori nel mercato libero come fare una piccola soluzione che mi è stata data è la seguente: dovrei fare la voltura di tale contatore; ma secondo le normative non è possibile avere due contatori a uso domestico intestati sullo stesso numero civico.
L’idea per poter risolvere tale problematica che pensavo (sempre se non mi sbaglio):
Desideravo nel caso richiedere la disattivazione del contatore da 3kW e collegare l’impianto monofase di casa a una sola fase e limitando la potenza assorbibile al massimo di 3kW da parte del contatore trifase da 6kW.
Per questo mi domandavo due cose:
Su una sola fase su di un contatore da 6kW trifase quanti kW di possono prelevare?
È possibile collegare la casa al contatore trifase utilizzando solo una fase e limitando il prelievo da tale fase a 3kW?
Esistono dei limitatori di potenza per limitare l’assorbimento eccessivo di potenza – esempio al massimo 3kW?
Cosa si rischia a livello di distributore di zona nel caso riscontrino due contatori a uso domestico?
Ci sono delle ditte e/o elettricisti che hanno avuto tale problematica da risolvere? [chiedo perchè agli elettricisti che ho chiesto in questi giorni nessuno mi ha saputo aiutare e/o vuole prendersi la responsabilità di tale problematica da risolvere.
Gioele Viezzer
Il quesito presenta varie problematiche che forse andrebbero approfondite, tuttavia ricordiamo quanto segue:
Dal punto di vista formale, il testo “Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione – TIC” prevede un punto di connessione (passivo) per ogni unità immobiliare. Deroghe sono consentite solo per le pompe di calore e la ricarica domestica dei veicoli elettrici. Discorso diverso per i produttori, ma non è il nostro caso.
Dal punto di vista catastale, il “capannone” (forse è un garage o un posto auto coperto) è un’unità distinta dall’abitazione principale dotata di propria rendita catastale. Probabilmente stiamo parlando di una pertinenza come la cantina, non credo possa essere definita diversamente (ma dipende da accertamenti catastali che non sono nostro ambito).
Le forniture intese come “altri usi” non risulta debbano essere associate necessariamente a una Partita IVA .
Non essendo un uso domestico, con la fine della maggior tutela (che solo per gli usi domestici è stata procrastinata a gennaio 2024) o si ottoscrive un contratto sul mercato libero oppure ci si deve “accontentare” di quanto previsto dall’ARERA da gennaio 2022 (quella prevista anche per le microimprese).
Ciò premesso, soluzioni:
a) Sottoscrivere contratto sul mercato libero conservando due forniture, una monofase e una trifase (non è il numero civico che discrimina, ma l’unità catastale INFO);
b) Cessare la fornitura “altri usi” da 6 kW e chiedere un aumento di potenza dell’utenza domestica (oltre 6 kW è comunque trifase);
c) Chiedere l’unificazione delle due forniture. Questa operazione è possibile solo se si tratta di un’unica unità immobiliare, come risultanza della visura catastale.
La proposta di un’unica fornitura trifase non sembra tecnicamente la più valida e non ha nessun beneficio dal punto di visto economico perché le tariffe domestiche a gennaio non esisteranno più, a meno di situazioni “sociali” particolari). Occasione buona per ricordare che le modifiche impiantistiche devono essere affadate a impresa installatrice, ed eventualmente sopra i limiti dimensionai di cui al dm 37/08, a professionista iscritto a ordine o albo.