Il socio accomandatario di una sas che sia amministratore e responsabile tecnico (lettera A, B, C, D, E), nel caso in cui la medesima società venisse liquidata, può aprire una propria ditta individuale ed esserne direttamente il responsabile tecnico? Sarebbe sufficiente mostrare una visura camerale della cessata sas per dimostrare i requisiti? CCIAA di Palermo.
Gabriele Fatta
Dopo l’avvenuta chiusura della società in accomandita semplice il soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 4 del DM 37/08 può ricoprire per altra azienda, o propria azienda, il ruolo di responsabile tecnico ai sensi art. 3 del DM 37/08. È da presentare il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato dalla Camera di commercio, si veda anche comma 6 dell’art, 3 DM 37/08:
“Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato e’ rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.”