In un edificio sono presenti n. 2 locali confinanti destinati uno ad attività di palestra, l’altro ad uso magazzino. Locali distinti catastalmente e aventi ognuno proprio accesso da corridoio condominiale. La palestra è di proprietà di una società, mentre il magazzino di persone fisiche. Se le parti sono in accordo, è possibile derivare l’alimentazione elettrica del magazzino dal quadro elettrico della palestra? A titolo gratuito, senza nessun contatore di energia. Sul quadro elettrico verrebbe installato solo un interruttore magnetotermico differenziale a protezione della linea che alimenterebbe il magazzino.
Non credo ci sia nulla di ostativo, ma non trovo riferimenti Normativi o di Legge a riguardo.
Inoltre l’elettricista incaricato per realizzare l’impianto elettrico del magazzino sostiene che non potrebbe rilasciare la dichiarazione di conformità. Neanche a riguardo trovo riferimenti di Legge o Normativi.
Per. Ind. Luca Piccioni
Il riferimento è la delibera ARERA Delibera 27 dicembre 2019568/2019/R/eel e nello specifico l’art. 55 “Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione” dell’Allegato C “Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione – TIC” di cui si riorta il testo:
5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 e nel caso di punti di emergenza e fermo restando quanto previsto al comma 1.1 in materia di Unità di consumo.
Quanto descritto nel quesito configura un “cliente finale nascosto” e non una “unità di consumo” condizione come dalle Delibere ARERA e sanzionabile. Quindi una unità immobiliare con specifica titolarità deve avere una propria fornitura di energia elettrica.