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impianti elettriciNell’arco temporale che va dal 2006 al 2013 ho prestato servizio come installatore in una cooperativa del quale ero anche socio.
L’azienda in questione aveva un responsabile tecnico con i requisiti tali da poter assegnare alla cooperativa le lettere C D E.
Attualmente mi trovo a essere titolare di una nuova cooperativa che avrebbe la necessità di queste lettere per via di ampliamenti dei servizi svolti. Posso in qualche maniera far valere i 7 anni di lavoro svolti nella vecchia cooperativa come requisito per l’acquisizione di quelle lettere? Premetto che la qualifica professionale relativa a quel periodo lavorativo sulla mia SAP è di installatore di impianti di condizionamento. Ciò mi vincolerebbe alla singola acquisizione della sola lettera C o posso “riscattare” anche la D e la E che aveva la precedente ditta?
Ci sono dei limiti di tempo per cui non sarebbe più possibile avere le lettere acquisite con l’esperienza lavorativa?
Il commercialista all’attuale mi ha fatto intendere che presumibilmente trascorsi più di 5 anni dalla cessazione lavorativa tra una ditta e l’altra non si possano più riacquisire le lettere relative al DM 37/08.

Nicola Concu

Le modalità per ottenere l’abilitazione sono descritte dall’articolo 4 del decreto 37/08:

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Nel suo caso può fare valere il requisito di cui al comme 2 dell’articolo 4 del decreto 37/08. Consigliamo di approfondire presso la sede della camera di commercio territorialmente competente.