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Una procedura semplificata per la connessione dei piccoli impianti fotovoltaici è prevista dal novembre del 2015, ovvero dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 19 maggio 2015 “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”. Il documento, in vigore dal 24 novembre 2015, si applicava agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, integrati sui tetti degli edifici e con accesso allo scambio sul posto
Il successivo Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, ha esteso l’applicazione dell’iter semplificato agli impianti di potenza fino a 50 kW e aggiunto la possibilità di richiedere il ritiro dedicato anziché soltanto lo scambio sul posto.
La delibera 128/2022/R/efr dell’Autorità (ARERA), ha dato incarico al GSE di aggiornare il modulo previsto dal Decreto 19 maggio 2015 per attivare l’iter di connessione semplificato.

La modulistica aggiornata
Nel mese di aprile di questo anno sono quindi stati pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) i nuovi template per la compilazione del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022. I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:
– per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
– per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.
I produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete per i quali è stato attivato, all’interno del portale Area Clienti GSE, il nuovo servizio “Modello Unico – MU” che consente la trasmissione dei file xml degli impianti che richiedono l’accesso al Ritiro Dedicato.
Dopo l’invio al GSE dei dati presenti nel Modello Unico, da parte dei Gestori di Rete, il Gestore dei Servizi Energetici, provvederà ad attivare il contratto di Ritiro Dedicato e a inviare al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.
Rimane invariata la modalità di trasmissione del flusso informativo per gli impianti per cui è richiesto l’accesso al regime di Scambio sul Posto che prevede l’invio da parte dei Gestori di Rete tramite la sezione “Scambio sul Posto” presente nel portale di Gestione Misure Distributore – GMD. Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi di Scambio Sul Posto o Ritiro Dedicato tramite la procedura standard, rimane invariata la modalità prevista dal GSE, ovvero la presentazione della richiesta direttamente dal Produttore sui portali GSE.

MODELLO UNICO: PARTE IPARTE II

I chiarimenti dell’Authority
L’ARERA, a seguito delle numerose richieste degli operatori, ha pubblicato un comunicato nel mese di Luglio, nel quale prospetta che, per accedere all’iter semplificato per la connessione alla rete degli impianti fotovoltaici, il confronto con la potenza disponibile in prelievo deve essere effettuato con la potenza in immissione richiesta, come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA e riportata nella parte I del Modello Unico, e non con la somma delle potenze dei moduli. Di seguito il testo integrale del chiarimento:

“Recentemente sono pervenute all’Autorità, da parte di alcuni operatori e di alcune associazioni di categoria, alcune richieste di chiarimento in relazione al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08).
In particolare, le richieste di chiarimento sono relative a quale definizione di potenza debba essere considerata per poter accedere all’iter di connessione semplificato associato all’utilizzo del Modello Unico previsto per impianti fotovoltaici dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (attuate dalla deliberazione 400/2015/R/eel che ha modificato e integrato il TICA), come recentemente aggiornate ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 199/21 (attuate dalla deliberazione 128/2022/R/efr che ha modificato e integrato il TICA). Infatti, per utilizzare il Modello Unico, tra l’altro, è necessario che l’impianto fotovoltaico abbia:
– una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
– una potenza nominale fino a 50 kW.
Previa informativa al Collegio dell’Autorità nella riunione del 5 luglio 2022, si comunica che, per le sopra richiamate finalità:
– la potenza da confrontare con la potenza già disponibile in prelievo [1] (e che non deve risultare superiore a quest’ultima) è la potenza in immissione richiesta [2], come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA e riportata nella parte I del Modello Unico. Entrambi questi dati di potenza fanno riferimento alla potenza afferente al punto di connessione che non necessariamente coincide con la potenza dell’impianto di produzione;
– la potenza nominale degli impianti fotovoltaici è definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera cc), del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC, Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel) a cui l’articolo 1, comma 1.1, del TICA esplicitamente rimanda. Tale potenza è riferita all’impianto di produzione, non al punto di connessione, ed è definita come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto. Si ricorda altresì che questa definizione di potenza nominale degli impianti fotovoltaici rileva per tutti gli impianti fotovoltaici, non solo per quelli che richiedono l’applicazione del Modello Unico.
Infine, si comunica che la definizione di potenza degli impianti fotovoltaici attualmente prevista dalle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, recanti le regole tecniche per la connessione, trova applicazione solo ai fini di tali regole tecniche [3] (nonché delle deliberazioni afferenti alle medesime regole tecniche) e non anche ai fini dell’applicazione delle condizioni procedurali ed economiche per la connessione.
[1] La potenza già disponibile in prelievo è definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera bb), del TICA come la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato.
[2] La potenza in immissione richiesta è definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA come il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l’utente sia disconnesso.
[3] Le Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 prevedono che potenza degli impianti fotovoltaici è pari al minimo tra:
– il valore della somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
– il valore della somma delle potenze degli inverter facenti parte del singolo impianto fotovoltaico.”.