IL TITOLARE DI UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, SERVITO IN MEDIA TENSIONE (10.000V), CON PROPRIA CABINA DI TRASFORMAZIONE, POTENZA IMPEGNATA 590 kW. Riceve regolari fatture mensili per consumi e prelievi di potenza (per decine di migliaia di euro), ma le stesse riportano solo i consumi di energia attiva, la percentuale della stessa divisa per fascia e la potenza max prelevata. Allo scopo di rendersi conto della regolarità della fatturazione chiede al Fornitore che le letture iniziali e finali di energia attiva, reattiva e potenza max, riferite al periodo di fatturazione, vengano riportate sulla fattura. Il fornitore risponde che al POD INDICATO RISULTA MONTATA UN’APPARECCHIATURA A PROFILO CHE NON RILEVA LETTURE, MA SOLO CONSUMI SU BASE DI QUARTI DI ORA. Il fornitore non è in grado di fornire le letture del misuratore. Il consumo. riferisce, è dato dalla somma di tutti i valori rilevati ogni quarto di ora. Il cliente può chiedere e ottenere ottenere solo il consumo per fascia. E’ normale tutto questo? Come fa il cliente a verificare l’esattezza dei consumi, la costante di moltiplicazione dei prelievi, ecc. A mio modesto parere la richiesta del consumatore/cliente è legittima. Mi è capitato in alcune mie consulenze di dimostrare l’errata inserzione del misuratori, l’errata indicazione delle costanti nelle inserzioni indirette, ecc. Grazie.
Pasquale Papappicco
La regolamentazione del servizio di misura sottostà alle regole definite dall’ARERA con il TIME – Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (Allegato B alla Delibera 27 dicembre 2019, n. 568/2019/R/eel). In particolare, per le apparecchiature di media tensione (ovvero oltre 1 kV) si applicano le prescrizioni dell’articolo 11:
11.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in altissima, alta e media tensione, devono:
a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza attiva prelevata e immessa nonché dell’energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate;
b) essere provviste di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
c) consentire al soggetto titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, l’accesso alle rilevazioni e alle registrazioni delle misure di energia elettrica, con le stesse modalità e indipendentemente dall’accesso alle medesime da parte del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale;
d) essere predisposte per l’installazione, su richiesta del soggetto titolare del punto di connessione e a spese di quest’ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
11.2 In alternativa a quanto previsto al comma 11.1, lettera c), il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, rende disponibili per via informatica al titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, i dati di misura registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.
Ricordo, inoltre, che nel caso di connessione su rete di media tensione, in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l’attività di misura è l’impresa distributrice. In relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l’impresa distributrice.
In caso di problemi, pertanto, occorre riferirsi all’impresa distributrice (DSO) piuttosto che al fornitore che, invece, è responsabile solo dei servizi connessi alla fatturazione dei consumi e/o dei prelievi.