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illuminazione stadioAssembliamo per un nostro cliente quadri elettrici di automazione su loro schema elettrico e con materiali di loro fornitura.
Ci richiedono le prove strumentali e la certificazione CE del quadro. In quanto assemblatori del quadro siamo tenuti a fornirgli questi documenti e che tipo di obblighi abbiamo?

Matteo Baldo

Ai sensi della Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la vostra azienda potrebbe essere il fabbricante (ai sensi art. 2 Definizioni punto 3): la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.

Da quanto comprendiamo la progettazione e la commercializzazione del quadro è a cura, con il relativo marchio, del vostro cliente che vi ha dato mandato per la fabbricazione. Pertanto è il vostro cliente che si identifica con il fabbricante che immette sul mercato il prodotto e lo mette a disposizione sul mercato: (art. 2 Definizioni punto 1), «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Quindi il quadrista fabbricante (la vostra azienda) non coincide con il “quadrista” finale (il vostro cliente), pertanto è quest’ultimo che deve, sulla base della documentazione tecnica del quadrista fabbricante:

. eseguire le necessarie prove di accettazione del prodotto “quadro” ai fini della verifica della corrispondenza con i tipi di progetto
. farsi consegnare dalla vostra ditta la documentazione tecnica che attesti la corretta fabbricazione
. eseguire le prove individuali previste dalla Norma di riferimento (in questo caso CEI EN 61439-1 e CEI EN 60204-1)
. marcare il quadro CE e installare la relativa targa identificativa riportante i dati minimi prescritti (identificazione aziendale, matricola, anno di costruzione, norma di riferimento, altri dati)
. redigere il fascicolo tecnico (progetto, valutazione dei rischi, calcoli dimensionali, disegni e schemi, prove e verifiche di tipo ed individuali, dichiarazione CE) e conservarlo
. fornire al committente finale la documentazione tecnica a corredo del quadro (disegni, schemi elettrici, istruzioni per l’uso e la manutenzione).
L’esecuzione di alcune delle operazioni sopracitate, ad esempio quelle ai punti c) e d), possono essere affidate alla vostra azienda nell’ambito delle condizioni contrattuali che reggono la fornitura e delle reciproche informazioni tra i due “quadristi”.

Logicamente, qualora l’azienda vostra cliente modifichi il quadro da voi costruito o lo incorpori in macchine od impianti soggetti alla marcatura CE, spetteranno alla stessa tutti gli adempimenti sopra indicati.

Utile allo scopo dello scambio di informazione la CEI EN 61439-1 riporta all’ Allegato C (informativo) in lista di controllo degli “Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del quadro e l’utilizzatore”