5. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
Le novità riguardanti gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio sono molte e rilevanti. Tali novità in realtà sono state introdotte in gran parte dalla cosiddetta “variante fuoco” e dai progetti di norma pubblicati nel corso del 2019 e 2020. Di fatto la nuova edizione della Norma CEI 64-8 e il codice di prevenzione incendi, come vedremo, grazie alle modifiche introdotte, si avvicinano ulteriormente. La Norma si allinea anche al decreto legislativo 81/08, sottolineando che la valutazione del rischio va considerata un dato di progetto. Si sottolinea quindi la necessità di esplicitare, all’interno del progetto, la classificazione dei locali.
751.03.1 La valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei dati di progetto. Il progettista
elettrico, acquisita la valutazione del rischio, classifica gli ambienti sulla base dell’Allegato ZA del Capitolo 51.
Le modifiche apportate alle definizioni invece riguardano sostanzialmente le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di riserva. Si fa chiarezza sulle caratteristiche che i due tipi di alimentazione devono avere.
Nella parte commento relativa al punto 21.5 Alimentazione dei servizi di sicurezza, che definisce i servizi di sicurezza come “sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti dell’impianto necessari per la sicurezza delle persone…”, si stabilisce che “Per alimentazione di emergenza si intende un’alimentazione di sicurezza o di riserva”.
Viene inoltre inserita la già citata figura, derivata dalla variante fuoco, che designa le definizioni di alimentazione normale, di emergenza, di riserva e di sicurezza e permane la definizione che “per servizio di sicurezza si intende un servizio che deve continuare a funzionare in caso di mancanza dell’alimentazione ordinaria per garantire la sicurezza alle persone”.
Figura 1 – definizioni di alimentazione normale, di emergenza, di riserva e di sicurezza.
5.1 Classificazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
Permangono le distinzioni nei tre gruppi, un tempo noti come ambienti a maggior rischio di tipo A, B e C. Tali luoghi ora sono definiti negli articoli 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4:
751.03.2 ex ambienti a maggior rischio di tipo A
Sono gli “ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose”.
Tali ambienti sono individuati secondo il criterio delle influenze esterne (si veda la prima parte del presente articolo) nella tabella:
Tabella 1 – Nuova Norma CEI 64-8 e ambienti a maggior rischio in caso di incendio (ex tipo A) secondo il criterio delle influenze esterne.
Alla Tabella è abbinata la seguente nota “Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni indicate in tabella”.
La norma quindi suggerisce di considerare come ambienti a maggior rischio in caso di incendio secondo l’articolo 751.03.2 (ex tipo A) le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco indicate nell’elenco seguente, a meno di diversa valutazione del rischio:
Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolaritàAttività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
751.03.3 ex ambienti a maggior rischio di tipo B
Gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili vengono anch’essi individuati con il criterio delle influenze esterne:
Tabella 2 – Nuova Norma CEI 64-8 e ambienti a maggior rischio in caso di incendio (ex tipo B) secondo il criterio delle influenze esterne.
Anche in questo caso la tabella è corredata da una nota: “Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicate in tabella”.
Non basta quindi che i materiali prevalenti debbano essere combustibili, ma devono anche essere suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse. Inoltre vengono escluse dalla classificazione le strutture rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1.
751.03.4 ex ambienti a maggior rischio di tipo C
Per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale combustibile cambia poco, pur passando anche loro dalla tabella delle influenze esterne:
Tabella 3 – Nuova Norma CEI 64-8 e ambienti a maggior rischio in caso di incendio (ex tipo C) secondo il criterio delle influenze esterne.
In questo caso la nota chiarisce che, proprio come con la settima edizione della Norma, “Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di
progetto qfd > 450 MJ/m2”.
5.2 La nuova conduttura “c5”
La nuova edizione introduce un nuovo tipo di posa ammessa negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, la conduttura “c5”, ovvero:
Condutture all’interno di strutture combustibili realizzate con:
• canalizzazioni con grado di protezione almeno IP 4X realizzati in materiali metallici o
non metallici non propaganti la fiamma secondo le norme di prodotto (751.04.1.2)
• cavi unipolari, ivi compreso il conduttore di protezione, (o multipolari diversi da b1):
Figura 2 – La nuova conduttura c5.
Per le condutture c5) non è richiesta la protezione contro l’incendio di cui alla Sezione 532.
5.3 Sistemi TN-C
Secondo l’articolo 751.04.1.1 Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono essere impiegati tutti i sistemi di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le seguenti limitazioni:
“Non è ammesso il transito e l’utilizzo di sistemi TN-C, a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato”.
Nella nuova norma non solo è vietato l’utilizzo del sistema TN-C negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, ma anche il transito.
5.4 Gradi di protezione degli involucri
La nuova norma fornisce indicazioni circa le caratteristiche costruttive di scatole, cassette di derivazione, quadri elettrici e centralini e canalizzazioni, riassumendole, complete di riferimenti normativi, nella tabella 751.04.1.2:
Tabella 2 – Caratteristiche costruttive dei componenti installati negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
6. La parte 8 della Norma CEI 64-8
La Parte 8 della Norma CEI 64-8 contiene prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari necessarie per il progetto, l’installazione, il funzionamento e la verifica di tutti gli impianti elettrici di bassa tensione trattati dalla Norma CEI 64-8 (Capitolo 11), compresi la produzione locale e l’accumulo dell’energia per ottimizzare l’utilizzo efficiente globale dell’elettricità.
Questa parte si applica ai nuovi impianti elettrici e agli impianti esistenti per realizzare miglioramenti significativi dell’efficienza energetica complessiva.
In particolare, la Parte 8 contiene le prescrizioni, le raccomandazioni e i metodi utili a progettare e valutare l’efficienza dell’energia elettrica (EEE) di un impianto elettrico di bassa tensione fornendo una classificazione secondo i seguenti livelli: EE0, EE1, EE2, EE3, EE4, e EE5 (dal livello di efficienza minore a quello maggiore).
Come indicato nella nota all’articolo 3.1.7, le misure di miglioramento dell’efficienza energetica tengono del consumo di energia in kWh, del prezzo dell’elettricità pagata al fornitore dall’utente dell’impianto elettrico, della tecnologia e dell’impatto ambientale.
Relativamente ai consumi di energia (esigenze relative ai carichi), occorre prendere in considerazioni la tipologia di apparecchi utilizzatori, la priorità dei carichi (carichi prioritari) prevedendo, ad esempio, una procedura per il distacco dei carichi, le informazioni d’uso dell’impianto elettrico e le predisposizioni di un funzionamento manuale che permetta il controllo delle funzioni automatiche. Quest’attività può essere svolta dal progettista coadiuvato dall’utente o direttamente dall’utente.
Elemento chiave per determinare e valutare l’efficienza di un edificio è la misurazione di alcuni parametri quali presenza di persone; temperatura; qualità dell’aria (livello di CO2); illuminazione diurna; durata di funzionamento e costo dell’energia.
Richiamando quanto definito dalla Norma CEI EN 61557-12 i dispositivi per la misura ed il monitoraggio (PMD) sono classificati in base alle funzioni minime richieste:
– PMD-1: Efficienza energetica: analisi dell’utilizzo dell’energia ai fini della valutazione dell’efficienza energetica;
– PMD-2: monitoraggio di base della potenza: controllo della potenza ai fini del monitoraggio e del comando della distribuzione dell’energia elettrica all’interno dell’impianto;
– PMD-3: monitoraggio avanzato della potenza e prestazioni della rete: monitoraggio avanzato della potenza e monitoraggio delle prestazioni di rete.
I parametri per la realizzazione delle misure di efficienza devono tenere conto dell’efficienza degli apparecchi utilizzatori e dell’impianto elettrico, della messa in funzione dei sistemi di monitoraggio e dell’installazione di sorgenti di alimentazione locali.
Le misure devono essere analizzate al fine di intraprendere azione dirette (il miglioramento dell’efficienza energetica) e azioni programmate (come il mantenimento di soluzioni esistenti e la realizzazione di nuove soluzioni).
6.1 Valutazione dell’efficienza energetica
Il metodo di valutazione dell’efficienza energetica di un impianto elettrico basata sui principali parametri che influenzano la sua efficienza è contenuto nell’Allegato B (normativo) della Nuova Norma CEI 64-8.
In particolare, la classe di efficienza di un impianto elettrico è determinata come somma dei parametri differenziati secondo la tipologia di ambiente:, industriale (B.3.2) o residenziale (B.3.3).
Il punteggio totale ottenuto sarà confrontato con i valori indicati nella Tabella B.1 al fine di definire la classe di efficienza dell’impianto elettrico. Ad ogni parametro non valutato dovrà essere assegnato un punteggio pari a 0 (zero).
Facciamo un esempio. Nel caso di un’abitazione i parametri di misurazione dell’efficienza energetica riguardano la determinazione del consumo di energia (Parametro II01: punteggio da 0 a 20 in base alla percentuale K1 del consumo annuale dei carichi, il cui valore è misurato all’origine della maglia o a valle, rispetto al consumo energetico annuo di energia dell’impianto) e la gestione dell’energia (somma dei parametri EM01 relativo alle zone all’interno dell’impianto, EM03 relativo alla valutazione della potenza nominale dei carichi che possono essere distaccati, EM04 relativo alle maglie all’interno dell’impianto, EM08 relativo all’implementazione del comando HVAC, EM09 relativo all’implementazione del comando automatico dell’illuminazione, EM05 relativo alla misura del numero di utilizzi oggetto delle misurazioni).
Costituiscono un bonus, la produzione locale basata su energie rinnovabili prodotta da impianti fotovoltaici, turbine eoliche, energia idroelettrica, geotermica o da biomasse (Parametro BS01) e la capacità installata di accumulo dell’energia elettrica (Parametro BS02). Al rapporto tra la produzione locale basata su energie rinnovabili ed il consumo totale di energia dell’impianto (RPRE) sono assegnati:
– 0 punti se RPRE è minore del 5%;
– 2 punti se RPRE è maggiore o uguale al 5% e inferiore al 30%;
– 3 punti se RPRE è maggiore o uguale al 30% e inferiore al 60%;
– 4 punti se RPRE è maggiore o uguale al 60% e inferiore all’80%;
– 5 punti se RPRE è maggiore o uguale all’80%.
Al rapporto tra la capacità installata di accumulo dell’energia elettrica (le sorgenti di massimo accumulo della potenza) ed il consumo medio giornaliero di energia (consumo totale annuo di energia elettrica del carico dell’impianto diviso per 365) dell’impianto (RPES) sono assegnati:
– 0 punti se RPES è minore del 5%;
– 1 punti se RPES è maggiore o uguale al 5% e inferiore al 15%;
– 2 punti se RPES è maggiore o uguale al 15% e inferiore al 30%;
– 3 punti se RPES è maggiore o uguale al 30%.
Parametri di misurazione dell’efficienza energetica nelle abitazioni:
II01 + EM01 + EM03 + EM04+ EM08+ EM09 + EM05 + BS01 + BS02
In un ambiente residenziale, pertanto, se il punteggio totale è:
– Compreso fra 0 e 14 punti: Classe di efficienza dell’impianto elettrico è EE00;
– Compreso fra 15 e 30 punti: Classe di efficienza dell’impianto elettrico è EE01;
– Compreso fra 31 e 49 punti: Classe di efficienza dell’impianto elettrico è EE02;
– Compreso fra 50 e 69 punti: Classe di efficienza dell’impianto elettrico è EE03;
– Compreso fra 70 e 89 punti: Classe di efficienza dell’impianto elettrico è EE04;
– Maggiore di 90 punti: Classe di efficienza dell’impianto elettrico è EE05.
L’Allegato A (informativo), invece, descrive le modalità per determinare la posizione del trasformatore e del quadro di distribuzione principale mediante il metodo del baricentro. Si tratta, cioè, di un metodo per definire la posizione energeticamente più efficiente dei trasformatori e dei quadri di distribuzione in un impianto elettrico, grazie alla riduzione delle perdite elettriche (Metodo del baricentro e Baricentro del carico totale). È inoltre possibile utilizzare anche metodi di ottimizzazione alternativi come il metodo della lunghezza media del percorso dei cavi descritto in A3.
6.2 Impianti elettrici per utenti attivi
La nuova Parte 8-2 della Norma CEI 64-8 fornisce le prescrizioni per il funzionamento e il comportamento corretti degli impianti elettrici per utenti attivi (PEI – Prosumer’s low-voltage Electrical Installations). Lo scopo è permettere il funzionamento efficace, sostenibile e sicuro di questi impianti elettrici quando sono integrati in reti intelligenti. I principi generali che regolano i PEI sono descritti nell’Allegato A.
Un impianto elettrico per utenti attivi (PEI) comprende l’impianto elettrico di bassa tensione collegato, o meno, alla rete di distribuzione pubblica e in grado di funzionare con generatori locali e/o le unità di accumulo locale dell’energia. L’impianto comprende il monitoraggio e il comando dell’energia dalle sorgenti collegate per fornirla agli apparecchi utilizzatori e/o alle unità di accumulo locale dell’energia e/o alla rete pubblica di distribuzione (Sistema di gestione dell’energia elettrica EEMS).
Un impianto elettrico per utenti attivo (o prosumer) può essere considerato come:
– impianto singolo ai fini del consumo e/o della produzione di energia elettrica (PEI individuale), caratterizzato da un impianto elettrico che prevede la possibilità di consumare e di produrre energia elettrica, e da un sistema di gestione per il proprio funzionamento;
– diversi impianti di consumo di energia elettrica, collegati alla stessa rete di distribuzione pubblica e che condividono un gruppo per la produzione e le apparecchiature di accumulo locale di energia elettrica (PEI collettivo) dove un gruppo di utenti attivi può cooperare e coordinare le proprie risorse in modo da realizzare un’alimentazione elettrica comune. In questo caso, tutti gli impianti elettrici privati sono considerati consumatori;
– diversi impianti di consumo e/o produzione di energia elettrica, simili ad un PEI individuale, collegati alla stessa rete di distribuzione pubblica a bassa tensione e che condividono tra loro le singole alimentazioni elettriche e le apparecchiature di accumulo dell’energia (PEI condiviso). In questo caso i locali individuali possono unire i propri interessi accettando di condividere la propria alimentazione, prodotta localmente, con i vicini. Ciascun proprietario delle abitazioni può avere installato sorgenti di energia rinnovabili che possono alimentare sia il proprio impianto elettrico sia quelli del gruppo.
Ciascun tipo di PEI può essere predisposto per i diversi modi di funzionamento (alimentazione diretta, inversa o in isola).
Ai fini della protezione contro i contatti diretti ed indiretti, l’impianto elettrico di un utente attivo e i metodi di protezione delle persone e dei beni dono essere in grado di operare in tutti i modi di funzionamento previsti. Inoltre, se l’impianto elettrico è collegato a diverse sorgenti di alimentazione in parallelo, tutte le masse simultaneamente accessibili devono essere collegate allo stesso dispersore, singolarmente, in gruppo o collettivamente. Dovrà essere previsto anche un interruttore principale idoneo al sezionamento di ciascuna sorgente di alimentazione.
La protezione contro i sovraccarichi, deve tenere conto di tutti i valori di corrente di sovraccarico e di cortocircuito che possono verificarsi in qualsiasi punto del PEI.
Completano la Parte 8.2 i modi di funzionamento dei PEI indicati nell’Allegato B (informativo), l’interazione con la rete pubblica descritti nell’Allegato C (informativo) e l’architettura dei PEI riportata nell’Allegato D (informativo).
È facile intuire che si tratta di un primo approccio normativo all’autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, di cui recentemente si è occupata anche la legislazione europea. Si tratta di concetti in evoluzioni legati alla transizione energetica ed ecologia, un nuovo paradigma destinato a rapiti sconvolgimenti e all’evoluzione della legislazione e delle norme.
Nuova Norma CEI 64-8 – Leggi la prima parte dell’articolo