Essendo ingegnere iscritto alla sezione A (Laurea specialistica) settore A (Ingegnere civile ed ambientale) chiedo se sono abilitato alla firma di progetti per impianti fotovoltaici aventi potenza oltre 20 kWp in regime di scambio sul posto o cessione pura per uso artigianale o aziendale. Trattasi di impianti collocati a terra e/o su fabbricati ad uso aziendale. Potrei avere qualche chiarimento?
Ing. Nalli Marco
Premesso che l’unico parere ufficiale sull’ambito delle competenze professionali è il Ministero della Giustizia con il Ministero dell’Università, si ricordano i pareri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 11.11.2008 e in data 23.06.2008 nei quali lo stesso evidenziava in rapporto al dell’art. 46, comma 1, lettera a), del DPR 328, la competenza professionale degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, relativamente alla progettazione di impianti fotovoltaici.
Parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 11 Novembre 2008
Viene richiesto parere sulla possibilità per gli iscritti alla Sezione A dell’albo, settore a) civile e ambientale, di firmare progetti relativi ad impianti fotovoltaici di potenza da 3 Kw a 200 Kw, nonché sulla possibilità per un laureato magistrale in Ingegneria dell’informazione (rectius: per un iscritto alla Sezione A, settore c) dell’informazione) di predisporre la certificazione energetica degli edifici oppure firmare progetti di impiantistica.
Sulle anzidette questioni è possibile osservare quanto segue.
In primo luogo occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.
Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.
Per quanto concerne il primo quesito, è opinione del Consiglio Nazionale che dalla lettura dell’art. 46, comma 1, lettera a), del DPR 328 – che fa riferimento a “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione….. di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio” – risulta la competenza professionale degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, relativamente alla progettazione di impianti fotovoltaici.
Nella stessa direzione v. anche il precedente parere CNI 23/6/2008, allegato.
Per quanto riguarda la certificazione energetica e la progettazione degli impianti, bisogna trattarne distintamente.
Dopo aver ricordato che laurea magistrale e laurea specialistica sono sinonimi (art. 13, comma 7, decreto Ministero dell’Università 22 ottobre 2004 n. 270), per individuare l’ambito di privativa professionale dell’iscritto alla sezione A, settore c) dell’informazione, occorre guardare al disposto dell’art. 46, comma 1, lett. c), del DPR 328 in uno con le normative di settore.
La certificazione energetica degli edifici (e l’attestato di certificazione energetica che in via transitoria la sostituisce) è stata oggetto di una serie di complessi interventi normativi, il cui iter non è qui possibile ricostruire (v. anche la recente circolare CNI 28/4/2008 n. 155).
Basti sapere che l’art. 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (oggi sostituita dal DPR 6/6/2001 n. 380) prevedeva un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica “realizzata da un tecnico abilitato”, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia.
In attesa della adozione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è oggi all’Allegato III del d.lgs. 30/5/2008 n. 115 (“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”) che bisogna guardare per individuare i “soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.
In estrema sintesi, il punto 2.2 dell’Allegato III citato fa riferimento al tecnico, dipendente o libero professionista, iscritto ai relativi ordini e collegi, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (v. il precedente parere CNI 19/9/2008, allegato).
Da quanto sopra, dato il riferimento alla capacità di progettazione di edifici ed impianti nell’Allegato III citato, e la mancanza di validi riferimenti nell’art. 46, comma 1, lettera c), del DPR 328, è opinione del Consiglio Nazionale che la certificazione energetica degli edifici non rientri nella competenza professionale degli iscritti alla Sezione A, settore c) dell’informazione, dell’albo.
Le stesse considerazioni – ovvero la mancanza di validi ed espressi fondamenti nel settore di attività professionale, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, lettera c) del DPR 328 – conducono a negare la legittimazione degli iscritti nel settore dell’informazione in tema di progettazione degli impianti.
Tutto questo, si ripete, salvo diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti per materia, nonché eventuali sviluppi normativi.