QUESITO TECNICO
“Adeguare” un vecchio impianto elettrico installando solo il differenziale
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- 7 Aprile 2021
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Se vengo chiamato per un guasto sull’impianto elettrico in un’abitazione costruita negli anni 60 70 o comunque prima del 1990 dove non è presente né impianto di messa a terra né differenziale magnetotermico come mi devo comportare?
Se i proprietari non hanno la possibilità di eseguire lavori di adeguamento alla norma, posso installare almeno il Salvavita anche in assenza di messa a terra senza avere però responsabilità sull’impianto?
Manca Fabrizio
Non può fare altro che riparare il guasto e segnalare in modo opportuno ai proprietari l’obbligo e l’urgenza della messa in sicurezza e dell’adeguamento dell’impianto elettrico alle Norme CEI secondo le procedure del decreto 37/08.
Ai sensi di quest’ ultimo non è possibile adeguare gli impianti esistenti solo mediante l’installazione del differenziale (vedasi Art. 6 comma 3):
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Così come indicato nel DPR 447/91 (Regolamento di attuazione Legge 46/90) all’art. 5 comma 8. Deve essere installato l’impianto di terra.
Non riesco a capire l’obiezione , ovvero che non sia possibile installare il solo differenziale essendo l’impianto costruito ante marzo 1990, con la citazione dell’articolo 6 comma 3 e l’articolo 5 comma 8 nel particolare dell’ultimo capoverso.
La risposta è sibillina, perchè non dice che ci vuole necessariamente l’impianto di terra, ma afferma che non è possibile considerare l’impianto adeguato col solo differenziale: vuol dire che devono esser presenti le altre condizioni citate ( sovracorrenti e contatti diretti).
Se queste ci sono, il differenziale è sufficiente.
E’ la classica risposta che può indurre a fare lavori non necessari.
La condizione di cui all’art. 6 è applicabile solo agli impianti delle unità abitative esistenti e realizzati prima del 13 marzo 1990. Tradotto: se l’impianto era già provvisto di differenziale da 30 mA al momento dell’entrata in vigore della 46/90, allora può “sopravvivere” senza modifiche. Non è quindi proponibile un adeguamento odierno, tra l’altro di impianti che dovrebbero già essere stati adeguati ai sensi della Legge 46/90, senza l’installazione del dispositivo differenziale e dell’impianto di terra.
L’impianto di terra non è mai un lavoro non necessario, oltre a rendere sicuro l’impianto (in coordinazione col differenziale) mette al riparo il proprietario da responsabilità penali derivanti da incidenti di folgorazione occorse ad eventuali dipendenti o a terze persone, cosa altrimenti non realizzabile con la predisposizione del solo differenziale. Laddovè l’interpretazione delle leggi o dei regolamenti diventa sibillina il punto di base su cui partire è che l’impianto di terra è altamente raccomandabile!