Ho lavorato diversi anni alle dipendenze di una ditta che montava canne fumarie in acciaio inox certificandole, Artic S.r.l., pi. 01717260200, iscrizione alla Camera di Commercio il 07/07/1994. La ditta dovrebbe aver conseguito tale diritto di acquisizione dalla legge 37/08 Lettera C di ufficio. Ora sto facendo lo stesso lavoro, ditta artigiana, ma mi negano la Lettera C in base alla legge 37/08. Che strada devo intraprendere per farmi riconoscere tale diritto, che credo di aver già acquisito?
Angelo Carrara
I criteri di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali sono definiti dall’ Art.4 “Requisiti tecnico-professionali” del DM 37/08 di cui riportiamo il testo:
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Nel suo caso il criterio per il riconoscimento dei requisiti è quello indicato alla lettera d) del comma 1 ovvero: prestazioni lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni con la qualifica di operaio qualificato o operaio installatore con qualifica di specializzato. Deve dunque richiedere al suo vecchio datore di lavoro copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato alla ditta della quale era dipendente al fine di verificare l’esistenza degli stessi requisiti, inoltre, deve verificare che la sua anzianità e le sue qualifiche corrispondano a quanto indicato alla lettera d) del comma 1 art. 4 DM 37/08.