Qual è il limite di applicazione, oppure di contrasto, tra il citato art. 86 c. 3 e gli art. 80 c. 3, 3 b e 71 com 4? L’art. 80 è penale mentre l’art. 86 è amministrativa.
Giovanni Peduto
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 sono in genere le seguenti:
– L’arresto o l’ammenda;
– L’ arresto;
– L’ammenda;
– La sanzione amministrativa/pecuniaria.
Per gli articoli citati si configurano:
Per l’art. 71 comma 4:
– “arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro” (art.87);
Per l’art. 80:
– Comma 1: “arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro” (art.87);
– Commi e 3 e 3bis: “arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro” (art.87).
Per l’art. 86 commi 1 e 3:
– “sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro” (art.87);
Alle violazioni sanzionabili con l’arresto o l’ammenda viene applicato il DLgs 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” che prevede la seguente procedura:
a) accertamento della violazione;
b) prescrizione e tempi di regolarizzazione;
c) adempimento alle prescrizioni nel tempo previsto;
d) verifica e ammissione al pagamento dell’ammenda entro 30 gg;
e) pagamento dell’ammenda nel tempo previsto.
In assenza di una delle fasi procedurali dopo l’accertamento della violazione non è possibile estinguere il reato e il soggetto contravventore viene rinviato a giudizio.
Per le sanzioni del solo arresto o della sola ammenda il regime del D.Lgs 758/94 non è applicabile e l’organo di vigilanza ha l’obbligo di trasmettere la notizia di reato all’Autorità giudiziaria.
Nell’ art. 87 sono indicati gli articoli, le sanzioni e i criteri di applicazione delle stesse.
Al comma 5 dello stesso art. 87 è specificato che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’Allegato V del Lgs 81/08 è da considerata una unica violazione penale o amministrativa:
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3,4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Lo stesso criterio è indicato al comma 6 del medesimo articolo per le attrezzature di lavoro:
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2,3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
In ogni caso è specifico compito dell’organo di vigilanza (UPG) precisare gli articoli del DLgs 81/08 e i precetti violati con la relativa specifica delle sanzioni applicate.
Oltre ai criteri di cui sopra e a quelli indicati in ciascun Titolo del DLgs 81/08 è da applicare il principio di specialità.
Le sanzioni e i criteri applicativi delle stesse sono indicati nel Capo IV “Disposizioni Penali Sezione I Sanzioni” dall’art. 55 all’articolo 61.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale derivante dall’accertamento dei reati di cui sopra si applica il DLgs 231/2001 riguardante le sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie così come dall’art. 25 della Legge 123/07.