E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica“.
L’articolo 36 introduce importanti modifiche al DPR 462/01:
Art. 36 – Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». (Download in .PDF)
Secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale queste le modifiche al DPR 462:
1) l’INAIL predisporrà un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui l DPR 462, al quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo a cui ha affidato la verifica;
2) Gli organismi verseranno una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate;
3) Il tariffario delle verifiche è individuato dal decreto del presidente dell’ISPESL 7 luglio 2005, pubblicato in GU 165 del 18 luglio 2005. Ad esempio, le tariffe per le verifiche degli impianti di terra, in base alle “classi di potenza installata” sono le seguenti:
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero il 31 dicembre 2019, ma i suoi effetti sono provvisori, perché i Decreti-Legge “decadono” se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Sarà nostra cura seguire gli sviluppi, aggiornandovi tempestivamente tramite la newsletter di NT24.
La redazione