Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da parte di un’impresa presso impianti o macchine elettriche esistenti con evidenti carenze normative o comunque senza la documentazione di conformità l’impresa che effettua la manutenzione diventa comunque corresponsabile di eventuali incidenti che si potrebbero verificare? Nel caso di manutenzione ordinaria vale lo stesso principio? In caso affermativo è opportuno evitare interventi aspettando l’eventuale adeguamento?
Bressan Gian Andrea
In ambito generale gli obblighi della regolare manutenzione sono a capo del datore di lavoro, vedasi il D.Lgs. 81/08:
Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Per gli impianti e le apparecchiature elettriche si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs 81/08:
CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Il soggetto che esegue la manutenzione ordinaria di impianti ed apparecchiature deve svolgere la stessa nel rispetto dei principi generali indicati nel D.Lgs. 81/08 e delle prescrizioni indicate nella legislazione e normativa tecnica applicabile al contesto.
Non vi è l’obbligo da parte del manutentore di adeguare l’impianto o l’attrezzatura. E’ necessario segnalare in modo adeguato al Committente le carenze o difetti degli impianti e delle attrezzature.
Altra cosa è l’esecuzione della manutenzione straordinaria di impianti elettrici dove il rilascio della Dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08 pone a carico dell’installatore specifici obblighi con le relative responsabilità.