Ultime news

~DMi trovo in un impianto esistente con queste caratteristiche:
Edificio ad uso ufficio con pavimento galleggiante nel quale sono state installate delle torrette di forza motrice derivata ciascuna dal quadro elettrico di piano, con cavo FM9 senza alcun tipo di derivazione. Grazie a questo accorgimento specifico, il progettista esistente non ha fatto installare la rivelazione fumi sotto al pavimento galleggiante (superficie maggiore di 100m² – UNI 9795:2013 art. 5.1.3).
Ora devono installare delle nuove torrette creando delle scatole di derivazione nel pavimento galleggiante e, sempre secondo il progettista esistente, ora devono installare la rivelazione fumi. A mio avviso, la rivelazione fumi era da eseguire anche prima, in quanto non rispettava tutti i punti espressi dalla normativa per poter escludere quella zona.
Dove sto sbagliando?

Luca Errani via form

~RLa scelta progettuale per l’installazione dell’impianto di rivelazione fumi e incendio spetta, nell’ambito delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, al tecnico abilitato in prevenzione incendi e non al progettista o all’installatore dell’impianto elettrico.
Secondo la Norma UNI 9795 2013 art. 5.1.2 devono essere direttamente sorvegliate dai rivelatori, all’interno di un’area sorvegliata, tra gli altri:
– cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici,
– spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.
Possono non essere direttamente sorvegliati secondo l’art. 5.1.3 della Norma UNI 9795 2013 qualora non contengano:
– cavi elettrici (ad eccezione di quelli strettamente indispensabili all’utilizzo delle parti medesime:
– spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che abbiano altezza minore di 800 mm, e abbiano superficie non maggiore di 100 m², e abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la UNI EN 13501-1, non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200);

Nel caso prospettato reputiamo che i cavi che alimentano le prese non facciano parte di sistemi di emergenza.
Consigliamo di verificare con il progettista della prevenzione incendi la sussistenza, nel caso indicato, di tutti i requisiti di cui all’art. 5.1.3 che impongono l’installazione dei rivelatori nell’intercapedine del pavimento galleggiante.
Dal confronto nell’applicazione delle diverse misure (ad esempio: riduzione della superficie a mezzo di setti in materiali resistenti al fuoco o dimensioni) può determinarsi la scelta dell’installazione o meno dei rivelatori.