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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 25 febbraio 2016, n. 21Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative“. Il documento, oltre a contenere l’ennesima proroga in materia di adeguamento delle strutture alberghiere, differisce i termini per l’emanazione, da parte delle regioni, dei regolamenti per la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili (o per l’emanazione dei regolamenti di riconoscimento dei soggetti formatori):

Il nuovo termine per l’adeguamento delle strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto (esistenti all’11 maggio 1994 ai fini della prevenzione incendi e in possesso primo marzo 2014 dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal Decreto 16 marzo 2012), scaduto il 31 ottobre 2015, è stato prorogato al 31 dicembre 2016;

Stessa proroga, al 31 dicembre di quest’anno, anche per il termine entro il quale regioni e province autonome dovranno attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti FER secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011 n. 28Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.

Infine (art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2015) l’AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dovrà “adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonche’ applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012“.