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Da oggi, primo luglio 2015, tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni tali da richiedere il rilascio del permesso di costruire, dovranno essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita’ in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Inoltre dovranno avere il cosiddetto “punto di accesso”. Cioè un luogo all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, dedicato alla connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. L’obbligo deriva dalla pubblicazione del DL n.133/2014 convertito con modificazioni nella legge n.164/2014 (Sblocca Italia) con l’inserimento nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) del “famoso” articolo 135-bis:

Nel capo VI della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 e’ aggiunto il seguente:
Art. 135-bis. – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita’ in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita’ al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta e’ rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3″».

Il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, ha tempestivamente pubblicato la nuova Guida Tecnica  CEI 306-22 “Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – Linee guida per l’applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164”, che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle infrastrutture.