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Nel nostro settore si prospetta una interessante ipotesi di mercato e di lavoro per installatori e professionisti alla quale non è stato ancora dato il dovuto risalto. L’opportunità deriva dall’adeguamento degli impianti elettrici utilizzatori alla Delibera AEEG 180/2013/R/EEL “Regolazione tariffaria per i prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo BT e AT a decorrere dal 2016”.

Il nuovo documento dell’Authority, come vedremo in seguito, impone agli utenti BT, MT e AT requisiti più stringenti per quanto riguarda il prelievo di energia reattiva dalla rete. La Delibera si inserisce nel contesto di efficientamento energetico descritto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il quale, recependo la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.

I contenuti della Delibera AEEG 180/2013/R/EEL in materia di rifasamento degli impianti elettrici non devono stupire. L’ottimizzazione del trasporto di energia rappresenta infatti il completamento del processo di progresso tecnico del comparto, dopo aver lavorato per anni sulla produzione e sui carichi. Un passo molto importante, se consideriamo che nel 2013 in italia le perdite in rete ammontavano al 6,7 %. Il problema riguarda anche la gestione delle reti nel loro complesso. Con un basso cosfi si riduce infatti la capacità di trasporto delle linee. Per correggere questo fenomeno occorre essere più rigidi e migliorare il fattore di potenza, ricorrendo al rifasamento degli impianti.

L’iter legislativo: le delibere dell’Authority
La revisione dei meccanismi relativi ai prelievi di energia reattiva, finalizzata al sostegno e alla promozione dell’efficienza e dell’economicità dei servizi infrastrutturali viene proposta dall’Authority per la prima volta nel 2011, con il documento per la consultazione AEEG DCO 13/11 “Regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo e nei punti di interconnessione tra reti“. Nel 2012 il successivo documento di consultazione AEEG 76/2012/R/EEL, dallo stesso titolo del precedente, conteneva gli orientamenti finali.
La Delibera AEEG 180/2013/R/EEL rappresenta il documento finale di riferimento per il periodo di regolazione 2016-2018.

Il nuovo regime di tariffazione
Con l’introduzione della Delibera 180/2013/R/EEL cambiano quindi le regole, vediamole nel dettaglio:

a) Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9 e il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.
b) Non è consentita agli utenti finali l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
L’Authority ha dato maggiori strumenti ai Distributori per il raggiungimento degli obiettivi. I requisiti in materia di immissione di energia reattiva non sono più semplici vincoli contrattuali, ma diventano a tutti gli effetti “regola tecnica”.

Tant’è che nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni a e b precedenti, il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio. Quest’ultimo punto è molto importante e rappresenta uno strumento nuovo e potente per i Distributori.

Nuove soglie, nuove tariffe
Ciascuna impresa distributrice, nel caso dei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali connessi in media tensione e nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, applica i corrispettivi di cui alla Tabella 1 seguente:

cosfi pagamento energia reattiva

Si noti che in base alla tabella, all’utente ora virtuoso con cos φ = 0,9, verrà comunque richiesto il pagamento di una tariffa specifica, a meno che non porti il cosφ a 0,95:confronto cosfi 095

Nel dettaglio, si considerano due componenti: la “componente a copertura dei costi delle infrastrutture di rete” e i “corrispettivi unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell’aumento delle perdite di rete”:

La componente “p”
La componente a copertura dei costi delle infrastrutture di rete (p), espresso in €/kVArh, è determinata secondo la seguente formula:

000000000

dove:
– CCKP sono i costi di capitale relativi a infrastrutture di rete allocati all’insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell’anno n-2;
– kWh è la quantità di energia attiva prelevata dall’insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell’anno n-2;
– Δ% kVA è la variazione dell’impegno di potenza apparente rispetto al livello di potenza apparente associato al livello di cos φ ammesso, calcolata secondo la seguente formula:

000000000

dove cos φ è il livello del fattore di potenza dell’energia elettrica prelevata dall’insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell’anno n-2. cos φLIM è il livello del fattore di potenza ammesso dalla regolazione. – tan φ è la variazione del consumo di energia reattiva per unità di energia attiva assorbita rispetto al livello di energia reattiva per unità di energia attiva assorbita associato al livello di cos φ ammesso, calcolata secondo la seguente formula:

000000000

dove tan φ è la tangente relativa all’angolo φ, corrispondente al livello del fattore di potenza dell’energia elettrica prelevata dall’insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell’anno n-2; tan φLIM è la tangente relativa all’angolo φLIM, corrispondente al livello del fattore di potenza ammesso;

La componente “e”
I corrispettivi unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell’aumento delle perdite di rete (e), espresso in €/kVArh, nell’anno n sono rappresentati dalla formula seguente:

000000000

dove wep è il livello medio del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica relativo al periodo compreso tra il quarto trimestre dell’anno n-2 ed il terzo trimestre dell’anno n-1; Δ%Λ è la stima della variazione percentuale delle perdite di rete; %Pp le perdite di rete standard.
I valori delle componenti tariffarie per ciascuno dei due scaglioni individuato nella Tabella è calcolato mediando i valori assunti da p ed e negli intervalli rilevanti.

Aggiornamento dei corrispettivi
I corrispettivi per prelievi di energia reattiva non saranno più fissi, ma saranno aggiornati annualmente dall’Authority, in corrispondenza con l’aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi di rete verrà aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat.
I corrispettivi relativi alla copertura dei costi connessi alle perdite saranno aggiornati applicando il tasso di variazione medio annuo del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, riferito al periodo compreso tra il quarto trimestre dell’anno n-2 ed il terzo trimestre dell’anno n-1. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla documentazione allegata.

Download documenti:

Delibera 180/2013Allegato 1Tabella 1