Modalita’ per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 26, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito DL n. 91 del 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW e’ rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di tre opzioni;
Vista l’opzione di cui alla lettera b) del predetto comma 3, in base alla quale, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e’ rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura, secondo percentuali di rimodulazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019;
Ritenuto che tale risultato debba essere conseguito attraverso un metodo che risponda ai seguenti requisiti:
a) generi, a seguito della rimodulazione degli incentivi, un risparmio di almeno 600 milioni di euro/anno per il periodo 2015-2019, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione;
b) restituisca, successivamente al 2019, quanto risparmiato negli anni 2015-19, mediante un pari incremento degli incentivi;
c) sia in grado di ridurre nel medio termine la spesa per incentivi, senza provocare picchi nel periodo successivo, in considerazione dell’andamento previsto della spesa complessiva;
d) al fine di assicurare un’applicazione non discriminatoria della rimodulazione tenga in adeguato conto il maggior periodo di percepimento dell’incentivo originario degli impianti entrati da piu’ tempo in esercizio;
Sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, che con il Parere 504/2014/I/efr del 16 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole
Decreta:
Art. 1
Percentuali di rimodulazione degli incentivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW che aderiscono all’opzione di cui all’art. 26, comma 3, lettera b) del DL n. 91 del 2014 sono calcolati riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi, secondo la procedura indicata in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per gli impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive, la componente incentivante a cui applicare la procedura di cui all’allegato 1 e’ calcolata secondo le modalita’ di cui all’art. 26, comma 4, del DL n. 91 del 2014.
3. Al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, entro 3 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica sul proprio sito internet le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell’incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.
Allegato 1
Per ciascun anno i, a decorrere dal 2015, l’incentivo Inew è calcolato come segue:
Inew = Iold * (1 – Xi)
Dove Iold è il valore dell’incentivo previgente e Xi è il coefficiente percentuale di rimodulazione che varia per ciascun anno i del periodo residuo di incentivazione secondo la seguente formula:
a e m sono rispettivamente gli anni e i mesi residui del periodo di incentivazione, con m approssimato per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014;
f è calcolato, in funzione del parametro a, sulla base della seguente tabella:
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2014
Il ministro: Guidi