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“Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche apportate da Terna all’Allegato A72 al Codice di rete recante procedure per i distacchi della generazione distribuita nei casi in cui non sono possibili altri interventi.
Vengono altresì definite tempistiche e modalità per l’adeguamento, alle prescrizioni di cui all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 – Edizione III, degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali la richiesta di connessione è stata presentata in data antecedente all’1 gennaio 2013.

DELIBERA

Articolo 1
Approvazione dell’Allegato A72 modificato
1.1 L’Allegato A72, relativo a “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)”, nella versione aggiornata da Terna e trasmessa all’Autorità con lettera del 4 agosto 2014 è positivamente verificato e trova applicazione a decorrere dall’1 settembre 2015, in sostituzione della versione positivamente verificata con la deliberazione 344/2012/R/eel.

Articolo 2
Implementazione dei sistemi atti a consentire il teledistacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013
2.1 I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.
2.2 Ciascuna impresa distributrice, ivi incluse le imprese distributrici che non dispongono almeno di una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale (di seguito: imprese distributrici sottese), provvede tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento tramite il proprio sito internet e i relativi portali qualora disponibili; provvede a trasmettere apposita comunicazione, anche tramite strumenti elettronici, a ciascun produttore coinvolto dal presente provvedimento e connesso alla propria rete avvalendosi del GSE, sulla base di accordi tra le parti, nel caso di impianti di produzione ammessi a ritiro dedicato, scambio sul posto o ai diversi strumenti incentivanti; provvede a rendere disponibile ai medesimi produttori il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del presente provvedimento; provvede a trasmettere un ultimo sollecito ai fini dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2015.
2.3 A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione alle prescrizioni previste dal comma 2.1, il produttore è tenuto a darne comunicazione all’impresa distributrice alla cui rete l’impianto di produzione è connesso, a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III. Le imprese distributrici possono prevedere che la gestione dell’aggiornamento del regolamento d’esercizio e dell’invio della dichiarazione sostitutiva avvenga per il tramite del portale informatico (ove presente), dando opportuna comunicazione delle modalità applicative.
2.4 Le imprese distributrici sottese, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2.3, trasmettono alle imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale (di seguito: imprese distributrici di riferimento) le medesime comunicazioni, secondo modalità definite dalle imprese distributrici di riferimento.
2.5 A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.3, le imprese distributrici di riferimento verificano tempestivamente (e comunque entro due mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di ricevimento) l’effettiva installazione, da parte dei produttori per cui vige l’obbligo ed entro le tempistiche definite dal presente provvedimento, dei sistemi atti a consentire il teledistacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull’impianto di produzione per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.
2.6 I produttori che inviano all’impresa distributrice, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal comma 2.1 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia.
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.
A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia della dichiarazione di cui al comma 2.3 (qualora non già inviata). La comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese distributrici che consentono di verificare la data di invio e l’avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall’impresa distributrice di riferimento entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo (nei soli casi di cui al comma 2.5) abbiano avuto esito positivo.
2.7 I produttori che inviano all’impresa distributrice, nel periodo compreso tra l’1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal comma 2.1 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui al comma 2.6.
A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia della dichiarazione di cui al comma 2.3 (qualora non già inviata). La comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese distributrici che consentono di verificare la data di invio e l’avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall’impresa distributrice di riferimento entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo (nei soli casi di cui al comma 2.5) abbiano avuto esito positivo.
2.8 Le imprese distributrici di riferimento trasmettono a Terna, per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l’informazione relativa all’avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.
2.9 I premi di cui ai commi 2.6 e 2.7 sono erogati dalle imprese distributrici di riferimento a valere sul Fondo Utenti MT di cui all’articolo 35 del TIQE. Al fine di ottenere l’erogazione, da parte di Cassa conguaglio per il settore elettrico, di quanto spettante, le imprese distributrici di riferimento sono tenute a dare evidenza alla medesima Cassa dell’avvenuto versamento dei predetti premi e dell’avvenuta comunicazione a Terna ai sensi del comma 2.8. Le imprese distributrici di riferimento danno separata evidenza a Cassa conguaglio per il settore elettrico dei premi erogati.

Articolo 3
Implementazione, da parte delle imprese distributrici di riferimento, di sistemi in grado di inviare i segnali necessari per l’attivazione del teledistacco 
3.1 Le imprese distributrici di riferimento implementano, entro il 31 agosto 2015, un sistema centralizzato in grado di inviare i segnali necessari per l’attivazione del teledistacco agli impianti di produzione di potenza maggiore o uguale a 100 kW alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica connessi alle reti di media tensione proprie o delle imprese distributrici sottese.
3.2 Il sistema centralizzato di cui al precedente alinea deve essere realizzato conformemente ai requisiti previsti dall’Allegato A72 di cui al comma 1.1.
3.3 I costi sostenuti dalle imprese distributrici per gli investimenti derivanti dal presente provvedimento trovano copertura tramite le tariffe di distribuzione.
3.4 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici di riferimento definiscono, in accordo con le imprese distributrici sottese, le modalità con le quali queste ultime vengono messe a conoscenza del distacco degli impianti di produzione connessi alle reti elettriche delle imprese distributrici sottese.

Articolo 4
Disposizioni in materia di qualità del servizio
4.1 All’articolo 53, comma 53.2, del TIQE dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
“f) il rimborso si riferisca a un’interruzione causata da ordini di distacco programmato per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale previsto dal Codice di rete (PESSE, RIGEDI) di cui alla Tabella 3.”.
4.2 All’articolo 3, comma 3.7, della QTRA, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:
“b) disalimentazioni per applicazione del piano di emergenza PESSE o del piano RIGEDI, a fronte di condizioni di inadeguatezza del parco di generazione o a fronte della riduzione della generazione distribuita connessa alle reti elettriche in media tensione, solo se è stato fornito preavviso di allerta all’utenza con le tempistiche previste dall’Allegato A20 e dall’Allegato A72 al Codice di rete;”.
4.3 Terna aggiorna l’Allegato A54 al Codice di rete in recepimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali
5.1 Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del presente provvedimento, le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, le imprese distributrici di riferimento verificano, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il teledistacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull’impianto di produzione per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.
5.2 Nei casi in cui:
– la verifica effettuata dall’impresa distributrice di riferimento ai sensi del comma 2.5 o del comma 5.1 abbia avuto esito negativo;
– il produttore, nonostante il sollecito da parte dell’impresa distributrice di cui al comma 2.2, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento, l’impresa distributrice di riferimento ne dà comunicazione al GSE e al produttore.
Il GSE sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. Il produttore dà comunicazione dell’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice territorialmente competente e al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00.
L’impresa distributrice di riferimento, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione (eventualmente per il tramite dell’impresa distributrice sottesa secondo le stesse modalità di cui al comma 2.4), effettua le medesime verifiche di cui al comma 2.5 o al comma 5.1, dando comunicazione degli esiti al produttore (eventualmente per il tramite dell’impresa distributrice sottesa) e al GSE. Qualora l’esito della verifica sia positivo, la sospensione dell’erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Il presente comma trova applicazione anche qualora l’impresa distributrice (di riferimento o sottesa) venga a conoscenza di altri casi di disapplicazione del presente provvedimento. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non beneficiano di incentivi, l’Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del presente provvedimento.
5.3 Si raccomanda al GSE, con riferimento ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, di dare applicazione alle clausole delle relative convenzioni che prevedono la sospensione della loro efficacia in caso di inadempienza agli obblighi ivi previsti o richiamati (per quanto attiene al caso di specie, le disposizioni di cui al presente provvedimento), fino all’avvenuto adeguamento degli impianti, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti, almeno nel caso di impianti di produzione che non hanno diritto agli incentivi e che accedono a tali servizi.
5.4 I valori di cui al comma 2.6 sono da intendersi come valori minimi riconosciuti.
Al fine della quantificazione definitiva dei valori dei premi, da adottarsi con successivo provvedimento, i soggetti interessati possono trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio 2015, ogni informazione e dato utile, opportunamente motivati e giustificati. Viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati di analizzare i dati e le informazioni trasmesse e di proporre all’Autorità i valori definitivi dei premi.
5.5 Con cadenza semestrale, Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette all’Autorità un prospetto riepilogativo relativo ai premi e i corrispettivi complessivamente erogati, per ogni impresa distributrice, ai sensi dell’articolo 2.
5.6 Nel caso di impianti fotovoltaici, l’energia elettrica resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete è pari all’energia producibile equivalente a 60 ore equivalenti annue. A tal fine, Terna aggiorna il Codice di rete.
5.7 Terna valuta soluzioni ulteriori rispetto a quelle già attualmente disponibili e a quelle che si renderanno disponibili in attuazione del presente provvedimento, al fine di fronteggiare le eventuali criticità che potrebbero presentarsi, anche tramite interventi sulla domanda di energia elettrica, dandone comunicazione all’Autorità.
5.8 La presente deliberazione viene trasmessa a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico, a Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..
5.9 La presente deliberazione, il TIQE e la QTRA come modificati dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.