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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 dello sorso 24 giugno il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.
Il documento modifica le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, con tagli dal 17 al 25% a seconda della data di entrata in esercizio dell’impianto e introduce alcune novità in materia di corrispettivi e oneri del sistema elettrico e semplifica alcune procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica. I provvedimenti non sono ancora definitivi, in quanto potranno comunque essere modificati (in extremis) durante la fase di conversione in Legge.
Il Decreto è già in vigore da ieri, 25 giugno. Segnaliamo in particolare gli articoli da 23 a 30.
L’articolo 23 “Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione”;
L’articolo 24 “Disposizioni in materia di corrispettivi e oneri di sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo”;
L’articolo 25 “Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici SPA”;
L’articolo 26 “Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici”;
L’articolo 27 “Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico”;
L’articolo 28 “Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non connesse”; l’articolo 29 “Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato”;
L’articolo 30 che introduce gli articoli 7 bis e 8 bis sulla semplificazione delle procedure nel contesto del DLgs 3 marzo 2011”.
Di seguito l’estratto del documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)

omissis

ART. 23 – Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione
1. Al fine di pervenire a una piu’ equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l’utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall’illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita’ sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti- che ne hanno diritto e assicurando che i benefici-previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

ART. 24 Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica nonche’ quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonche’ per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l’entita’ complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
5. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui ai commi 2 e 3, 1′ Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l’anno 2015, 1′ Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, mi sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall’ Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

ART. 25 Modalita’ di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. 
1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita’ di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita’, ivi incluse quelle in corso.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l’entita’ delle tariffe per le attivita’ di cui al comma I da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita’. La proposta include le modalita’ di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e’ approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

ART. 26 Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricita’ prodotta da impianti fotovoltaici 
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita’ nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita’ previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita’ media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’armo successivo. Le modalita’ operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e’ rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto ed e’ erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti.
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 puo’ accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo gia’ spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema – bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L’esposizione di Cdp e’ garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalita’ stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell’incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validita’ temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all’8 per cento dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L’opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

ART. 27 Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico
1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

ART. 28 Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse
1. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all’efficienza energetica nelle attivita’ di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita’ economica ed ambientale del servizio.

ART. 29 Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e’ applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge, sentite l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l’Autorita’ per i trasporti, sono definite le modalita’ di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell’attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita’ previste per la sua adozione .
2. Fino all’entrata in operativita’ delle modalita’ di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e’ ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.
3. E’ fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell’ambito del servizio universale. L’Autorita’ per i trasporti vigila sull’osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresi’ sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

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Allegato 2  – articolo 26, comma 3 

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