E’ stata recentemente presentata presso la Camera dei Deputati un’interrogazione parlamentare (n. 502689) con la quale sono stati richiesti chiarimenti al Ministro dell’Economia e delle Finanze circa i profili fiscali e catastali degli impianti fotovoltaici delineati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013.
L’interrogazione (presentata dall’on. Causi e altri) ha sottolineato la necessità di rivedere le linee guida dettate dal citato documento di prassi con particolare riferimento a due elementi.
Il primo, riguarda gli impianti fotovoltaici integrati in edifici, lastrici solari o installati su aree pertinenziali di altri immobili. Per tali fattispecie la circolare dell’Agenzia ha precisato che non è necessario un autonomo accatastamento dell’impianto ma che occorre comunque comunicare la variazione del valore catastale dell’immobile, qualora, per effetto dell’installazione, il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) aumenti di più del 15% rispetto al valore originario.
Il secondo elemento, riguarda l’aliquota percentuale di ammortamento annuo degli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, che assume rilevanza ai fini della determinazione dei costi fiscalmente deducibili degli investimenti nel fotovoltaico e che la richiamata Circolare ha ridotto in misura pari al 4% (rispetto al precedente 9%, che è stato invece mantenuto per i soli impianti che non assumo autonoma rilevanza catastale).
La risposta del Ministero, resa il 30 aprile 2014, ha confermato la posizione riguardo il primo punto, ribadendo che nell’attuale disciplina catastale una variazione del 15% del valore (o della redditività) degli immobili comporta in linea generale obblighi di aggiornamento del relativo valore catastale. (Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 1 del 3 gennaio 2006 – allegato B). Ciò nonostante, è stato precisato che per gli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili esistono specifiche esenzioni dalla dichiarazione catastale anche quando incrementino il valore degli immobili cui sono integrati in misura pari o superiore al 15% (tali fattispecie, già illustrate nella circolare 36/E si riferiscono agli impianti di potenza non superiore a 3Kw per unità immobiliare servita; a quelli la cui potenza in Kw non risulta superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari i cui spazi comuni sono serviti dall’impianto, e agli impianti a terra con cubatura non superiore a 150 m3).
Con riferimento alle aliquote di ammortamento, nella risposta viene evidenziato che l’Agenzia delle entrate condivide l’opportunità di introdurre, con una specifica disposizione normativa, un’aliquota di ammortamento unica per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici, in considerazione del fatto che, attualmente, in carenza di una specifica disciplina di settore, le aliquote di ammortamento sono state derivate in via analogica dai coefficienti tabellari del DM 31 dicembre 1988: facendo riferimento, rispettivamente, alle centrali termoelettriche per gli impianti considerati “mobili” (aliquota 9%) e ai fabbricati industriali per quelli considerati “immobili” (aliquota 4%).
Ciò premesso, si informa che Confindustria ha già fatto presente all’Agenzia delle entrate che le posizioni assunte nella circolare n. 36/E del 2013 non sono condivisibili, poiché creano un’interferenza del tutto ingiustificata tra la disciplina di accatastamento degli impianti e quella del reddito d’impresa.
Si ritiene che, a prescindere dall’obbligo o meno di procedere all’accatastamento degli impianti, dovrebbe comunque trovare applicazione il principio del component approach e di conseguenza la parte impiantistica (pannelli, inverter, etc.) dovrebbe poter fruire di un coefficiente di ammortamento tabellare diverso da quello applicabile ai fabbricati (opere murarie). Un’integrazione in tal senso della circolare 36/E è già stata richiesta, essendo illogico sul piano sostanziale che le componenti impiantistiche possano subire un diverso trattamento a seconda delle capacità degli impianti in termini di potenza.
In ogni caso, anche in considerazione delle notevoli interferenze che la presa di posizione dell’Agenzia crea sul piano del bilancio, impedendo di fatto l’ammortamento a quote decrescenti, Confindustria ritiene necessarie specifiche integrazioni alla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1988, da verificare sul piano tecnico anche recependo le indicazioni delle imprese del settore e tenendo conto delle vigenti prassi in materia di bilancio.