L’AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ha aggiornato l’ambito di applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali è consentito l’accesso al ritiro dedicato al fine di recepire quanto disposto dal decreto-legge 145/13, coordinato con la legge di conversione 9/14.
L’Allegato A alla deliberazione 280/07 è modificato nei seguenti punti:
all’articolo 1, le lettere l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:
“l) potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione (di una sezione) è la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell’impianto (della sezione) in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile di normale qualità e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti (di una sezione) termoelettrici.
Nel caso termoelettrico questa potenza deve essere fissata tenendo conto delle condizioni climatiche medie del sito;
m) potenza elettrica di un impianto idroelettrico è la potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto idroelettrico;
n) potenza nominale è, per gli impianti fotovoltaici, la potenza di picco (o potenza di targa), pari alla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali di cui alle rispettive norme di prodotto;
o) potenza nominale media annua è, per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;
p) ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dal presente provvedimento”;
il comma 7.1 è sostituito dal seguente:
“7.1 I prezzi minimi garantiti trovano applicazione:
– nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;
– nel caso di impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW che accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;
– nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche.
I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all’anno solare.”
all’articolo 11, dopo il comma 11.3, è inserito il seguente:
“11.4 Nel caso di impianti idroelettrici che accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche e che beneficiano anche dei prezzi minimi garantiti, per i quali i produttori, in sede di istanza, hanno comunicato una potenza elettrica fino a 500 kW e una potenza attiva nominale superiore a 500 kW, il GSE verifica che, sulla base dei dati di misura, non sia mai superata, nel corso dell’anno solare, la potenza elettrica di 500 kW. Qualora tale potenza sia superata, il GSE provvede a revocare, per il medesimo anno, i prezzi minimi garantiti effettuando i conseguenti conguagli. Allo scopo, il GSE può prevedere adeguate forme di garanzia nella convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.2”;
il comma 15.1 è sostituito dal seguente:
“15.1 L’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 7.1 ammessi a beneficiare dei prezzi minimi garantiti, ha diritto, previa richiesta dei produttori e nei limiti delle quantità di energia elettrica immessa indicate in Tabella 1 riferite all’intero anno solare, all’applicazione dei prezzi minimi garantiti anche nel caso in cui sia commercialmente destinata ad un trader ovvero sia commercializzata direttamente presso i mercati organizzati dell’energia elettrica. Tale energia elettrica deve soddisfare tutti i requisiti previsti, ai sensi del presente provvedimento, per l’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03.”. Per maggiori informazioni: